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Per imprese e professionisti, il mese di maggio 2026 prevede versamenti, ma anche diversi adempimenti in scadenza.

15 maggio

I contribuenti che nel corso del 2025 hanno effettuato investimenti nella ZES Unica e che hanno trasmesso, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa attestante la realizzazione degli interventi eseguiti entro il 15 novembre dello stesso anno, possono beneficiare di un contributo aggiuntivo dell’ammontare del credito richiesto con la suindicata comunicazione integrativa, ai sensi dell’art. 1 c. 448 L. 199/2025. A tal fine, le imprese devono trasmettere l’apposito modello approvato con Provv. AE Prot. n. 56564/2026, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026.

18 maggio

Il calendario fiscale segna al 16 maggio 2026 la scadenza di diversi versamenti, ma considerando che tale giorno è sabato, l’adempimento slitta al primo giorno lavorativo successivo e, pertanto, al 18 maggio. Entro tale data, i contribuenti dovranno provvedere al versamento:

  • dell’IVA riferita alle operazioni del mese di aprile 2026 (soggetti mensili), compilando il modello F24 con il codice tributo 6004; per i contribuenti trimestrali su “opzione” e “naturali”, il versamento del primo trimestre 2026 che, invece, dovrà avvenire utilizzando il codice tributo 6031;
  • della terza rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2025, ai fini del quale il modello F24 dev’essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell’imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, nonché la prima rata 2026 dei contributi fissi dovuti per la gestione artigiani e commercianti;
  • delle ritenute operate nel mese di aprile 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono del 770 semplificato (art. 16 D.Lgs. 1/2024) devono, inoltre, comunicare l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell’operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta ad aprile 2026.

25 maggio

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie e tenuti a trasmettere gli elenchi riepilogativi Intrastat con periodicità mensile, devono provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di aprile 2026.

30 maggio

Nell’ambito degli adempimenti connessi al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, entro il 30 maggio 2026, i soggetti che procedono all’approvazione dello stesso nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (29 giugno 2026), sono tenuti a redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, nonché a trasmettere gli stessi al collegio sindacale e all’organo di revisione, almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea e, quindi, entro il 30 maggio 2026.

Sempre entro il 30 maggio 2026, dovrà essere effettuato il deposito del bilancio d’esercizio 2025 (approvato nei termini ordinari) presso il Registro delle Imprese, unitamente al verbale d’approvazione dell’assemblea, alle relazioni redatte dall’organo amministrativo e dagli organi di controllo.

Entro la stessa scadenza dev’essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate anche l’eventuale delibera di distribuzione degli utili, utilizzando il modello di Registrazione Atti privati (RAP) e versando l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (art. 4 c. 1, lett. d) della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86), nonché l’imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Il 30 maggio 2026 è anche il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione relativa all’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti ZES Unica realizzati dal 1°gennaio 2026, nonché di quelle che si prevedono di sostenere per gli investimenti fino al 31 dicembre 2026. Tale contributo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta e istituito dall’art. 16 DL 124/2023, è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Si evidenzia, altresì, che a pena di decadenza dalla suindicata agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione entro il 30 maggio, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 anche una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella suddetta comunicazione.

31 maggio

Entro la fine del mese di maggio 2026, scade il termine per la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferite al primo trimestre 2026. Tuttavia, considerando che il 31 maggio cade di domenica, la scadenza slitta al 1° giugno 2026.

La medesima data di scadenza vale anche per i contribuenti tenuti ad effettuare il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2026, da eseguire utilizzando il modello F24 con codice tributo “2521”. Il pagamento potrà essere effettuato, altresì, tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’AE, indicando l’IBAN per l’addebito dell’importo dovuto.

Si ricorda, comunque, che:

  • se l’importo dell’imposta di bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2026;
  • se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre 2026 non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2026.

I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, c.d. Rottamazione-quater introdotta dalla L. 197/2022, entro il 31 maggio 2026 dovrà essere effettuato il versamento:

  • della 12° rata (11° per i soggetti interessati dal c.d. Decreto Alluvione, ossia il DL 61/2023);
  • della 4° rata per i contribuenti riammessi alla Rottamazione-quater.

Tuttavia, considerati i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 8 giugno 2026.

In relazione all’obbligo di abbinamento tra registratore telematico (RT) – POS, per la prima associazione, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi, per i nuovi POS che iniziano ad operare a marzo, il collegamento al registratore telematico dovrà essere effettuato tra il 6 e il 31 maggio 2026.

I distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali eseguite nel mese di aprile 2026.

Alla medesima data del 31 maggio, infine, scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione mensile IVA da parte dei soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale IOSS.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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