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  • Tempo di lettura 6 min.

Il Ministero del Lavoro con Circ. 17 aprile 2026 n. 6 ha sciolto le riserve sulle modalità di attuazione dell'art. 13 c. 2-bis del Codice del Terzo Settore (CTS, D.Lgs. 117/2017). Con la pubblicazione del DM 18 febbraio 2026, viene introdotto ufficialmente il rendiconto per cassa in forma aggregata, denominato Modello E, pensato per snellire gli adempimenti contabili senza rinunciare alla trasparenza.

Nuovo modello light per la cassa

Il nuovo Modello E non stravolge il sistema di rilevazione contabile: si basa sempre esclusivamente sulle movimentazioni monetarie (principio di cassa). In sostanza, è una sintesi del modello "ordinario" (Modello D) adottato nel 2020. La differenza sostanziale è nell'esposizione dei dati:

  • I dati contabili sono riportati a livello di macroaggregato di sezione.
  • Non è più necessaria l'ulteriore declinazione nelle singole voci analitiche che compongono le sezioni.
  • Viene mantenuta la perfetta corrispondenza con la struttura del rendiconto ordinario, garantendo continuità metodologica.

Chi può accedere alla semplificazione

La platea dei beneficiari è la seguente:

  • soglia dimensionale: ETS con entrate annue (comunque denominate) non superiori a 60.000 euro;
  • soggetti ammessi: tutti gli ETS sotto soglia, indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica;
  • esclusioni: restano obbligate alle normative specifiche le imprese sociali e gli ETS che esercitano l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

L'adozione del Modello E è una facoltà: l'ente può sempre optare per il rendiconto per cassa ordinario o per il bilancio di esercizio completo. Tuttavia, una volta scelto il Modello E, l'uso della relativa modulistica diventa vincolante.

Entrata in vigore del nuovo modello

L'utilizzabilità del nuovo modello segue la data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (21 marzo 2026):

  • esercizio solare: per chi chiude il bilancio al 31 dicembre, il Modello E sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio 2026;
  • esercizio a cavallo d'anno: per chi ha iniziato l'esercizio nel 2025 (es. 1° luglio o 1° settembre), il modello è già utilizzabile per i bilanci in chiusura nel corso del 2026.

Enti dotati di personalità giuridica

La Circolare chiarisce che gli enti dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2025 non sono obbligati a redigere il bilancio economico-patrimoniale per il 2025. In virtù del principio di semplificazione, possono avvalersi del rendiconto per cassa integrale (Modello D), evitando aggravi burocratici per l'anno di transizione.

Fonte: Circ. Min. Lav. 17 aprile 2026 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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