La Corte Costituzionale, con Sentenza 16 aprile 2026 n. 52, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni previsto per gli anni 2023 e 2024.
Al centro del giudizio vi erano le norme introdotte dalle leggi di bilancio 2023 (L. 197/2022) e 2024 (L. 213/2023), nella parte in cui prevedono che il calcolo della perequazione si basi sull’importo complessivo del trattamento (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte fasce di importo (cd. sistema “a scaglioni”).
Il quadro normativo e l’oggetto della censura
A sollevare l'eccezione di incostituzionalità era stato il Tribunale di Trento.
In particolare, i giudici avevano evidenziato che il sistema "a blocchi", in quanto consistente nell'applicazione di un'aliquota unica calcolata sull'intero importo della pensione (invece che di più aliquote progressive per segmenti di reddito), fosse in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione in quanto avrebbe comportato un effetto di appiattimento tra trattamenti diversi, annullando la proporzionalità tra pensione e lavoro prestato.
Il bilanciamento tra diritti e sostenibilità finanziaria
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