Con il DM 2 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adegua il DM 30 settembre 2022 al nuovo quadro dei regimi amministrativi introdotto dal D.Lgs. 190/2024 in materia di impianti da fonti rinnovabili.
Il decreto si concentra sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate tramite sonde a circuito chiuso, destinate al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, che scambiano solo energia termica con il terreno senza prelievo o reimmissione di fluidi nel sottosuolo.
La nuova regola applicabile è l’inquadramento di questi impianti nei tre regimi del D.Lgs. 190/2024, con particolare riferimento ad attività libera (art. 7) e PAS (procedura abilitativa semplificata).
In attività libera rientrano gli impianti con: sonde orizzontali fino a 2 metri di profondità o verticali fino a 80 metri e potenza termica inferiore a 50 kW. 3
Sono invece soggetti a PAS gli impianti con sonde orizzontali fino a 3 metri o verticali fino a 250 metri e potenza termica inferiore a 500 kW, in linea con l’innalzamento delle soglie già operato dal D.Lgs. 178/2025.
Il decreto conferma che gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggetti alla disciplina mineraria né alle norme sui beni demaniali ex art. 826 c.c., ribadendo la competenza amministrativa delle Regioni per le piccole utilizzazioni locali.
Sul piano operativo, il testo introduce distanze minime dai confini (almeno 4 metri per sonde verticali, distanza pari alla profondità di scavo per le orizzontali), obbligo di utilizzo di fluidi a basso impatto ambientale, riferimento sistematico alle norme UNI di settore e requisiti stringenti per progettisti, direttori dei lavori e imprese installatrici.
Elemento centrale del nuovo assetto è il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, che le Regioni e le Province autonome dovranno istituire o adeguare entro 180 giorni, con procedure digitali interoperabili con la piattaforma unica SUER per il monitoraggio degli impianti e della produzione di energia rinnovabile.
Contestualmente, il decreto sostituisce il DM 30 settembre 2022, che continua ad applicarsi solo alle PAS già in corso, fermo restando il rinvio agli artt. 7e 8 D.Lgs. 190/2024 e alle eventuali ulteriori disposizioni regionali.
Fonte: DM 2 aprile 2026 (GU 15 aprile 2026 n. 87)
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