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L’OIC propone una revisione strutturale dell’OIC 32 – Strumenti finanziari derivati per allineare la rappresentazione in bilancio alla strategia gestionale delle imprese. Tra le novità principali spicca la possibilità di classificare il fair value dei derivati di copertura gestionale nella sezione operativa del conto economico, evitando distorsioni per i trader di commodities. Vengono inoltre introdotti chiarimenti cruciali sui contratti di acquisto di energia rinnovabile (PPA), stabilendo quando non debbano essere considerati derivati e permettendo la designazione di coperture su quantità nominali variabili, in linea con l’intermittenza della produzione naturale. La consultazione rimarrà aperta fino al 31 maggio 2026.

L'evoluzione dell'OIC 32: verso una maggiore aderenza alla realtà aziendale

Il processo di Post-Implementation Review dell'OIC 32 ha fatto emergere la necessità di affinare il trattamento contabile degli strumenti derivati per alcune specifiche categorie di operatori. Attualmente, la rigida distinzione tra gestione operativa (dove confluiscono i contratti fisici) e gestione finanziaria (dove sono rilevati i derivati) rischia di produrre una rappresentazione fuorviante della performance economica, specialmente per quelle realtà che utilizzano entrambi gli strumenti in modo intercambiabile per mitigare i rischi di business.

Derivati di copertura gestionale nella sezione operativa

Una delle proposte più rilevanti riguarda la classificazione degli utili e delle perdite derivanti da derivati non contabilizzati in hedge accounting, ma utilizzati per esigenze gestionali. In settori come il commercio di materie prime, la separazione tra gli effetti dei contratti fisici (sezione operativa) e dei derivati (sezione finanziaria) può distorcere l'analisi della redditività.

L'OIC propone dunque l'introduzione di una nuova voce nel conto economico, denominata B6-bis "Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile". Questa voce accoglierà:

  • le variazioni di fair value dei derivati utilizzati per coprire il rischio prezzo di beni dell'attività caratteristica;
  • la componente di inefficacia delle relazioni di copertura di flussi finanziari relative a operazioni che impattano la sezione operativa.

Per evitare abusi o applicazioni meramente strumentali, l'OIC chiarisce che il ricorso a tali strumenti deve emergere dalla realtà operativa e non da una formale dichiarazione, trovando coerente supporto nella strategia aziendale di gestione del rischio.

Energia rinnovabile: contratti fisici e finanziari

Il settore energetico è al centro di una specifica sezione degli emendamenti, con l'obiettivo di risolvere le criticità emerse nella contabilizzazione dei Power Purchase Agreements (PPA) e delle relative coperture.

In linea con gli orientamenti internazionali dello IASB, l'OIC propone di chiarire che un contratto con obbligo di acquisto di energia da fonti rinnovabili per consumo proprio non deve essere qualificato come derivato. Questa semplificazione si applica anche qualora la società sia costretta a rivendere l'energia in eccesso sul mercato a causa dell'impossibilità di stoccaggio al momento della consegna.

La condizione essenziale è che la quantità di energia rivenduta non superi, nel complesso di un periodo ragionevole (massimo 12 mesi), quella utilizzata internamente. Tali vendite, pur se frequenti e previste, non devono avere intento speculativo.

Gestione della variabilità nella produzione rinnovabile

Un altro intervento fondamentale riguarda l'ammontare nominale variabile nelle relazioni di copertura. Ad oggi, l'OIC 32 permette di designare come elemento coperto solo una quantità fissa e altamente probabile di energia. Tuttavia, la produzione da fonti naturali (sole, vento) è intrinsecamente variabile.

Gli emendamenti propongono di consentire la designazione di un ammontare variabile di energia, allineato alla produzione effettiva dell'impianto di riferimento indicato nel contratto. Questa modifica mira a eliminare le "inefficacie contabili" che non riflettono un reale disallineamento economico, permettendo al bilancio di mostrare l'effettiva validità della protezione dal rischio prezzo.

Le società che sottoscrivono contratti di energia rinnovabile per consumo proprio saranno tenute a indicare tale circostanza nella Nota Integrativa, nell'ambito dell'informativa sui criteri di valutazione.

Efficacia e transizione

Secondo la bozza in consultazione:

  • i nuovi emendamenti si applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 202X (data ancora da definire ufficialmente);
  • sarà ammessa l'applicazione anticipata per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio dello stesso anno di emissione;
  • gli effetti derivanti dalla prima applicazione potranno essere rilevati prospetticamente.

Partecipazione alla consultazione pubblica

L'OIC invita tutti gli stakeholder — incluse le società di capitali, i revisori e gli analisti — a inviare osservazioni e commenti sulla bozza degli emendamenti entro il 31 maggio 2026. Il feedback può essere inviato all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu.

I commenti ricevuti, salvo diversa indicazione, saranno resi pubblici al termine del processo, dopodiché l'OIC procederà alle deliberazioni per la pubblicazione della versione definitiva degli emendamenti. Questo passaggio è cruciale per garantire che le nuove regole contabili siano non solo tecnicamente solide, ma anche rispondenti alle necessità delle imprese italiane che operano in contesti di mercato sempre più volatili.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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