Dal 15 aprile fino al 20 maggio 2026 è disponibile in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza di circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che presentano profili di interesse per l’Agenzia delle Entrate. In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
La circolare rappresenta un primo step di un percorso più ampio che nei prossimi mesi vedrà pubblicate in consultazione ulteriori circolari relative al sovraindebitamento; agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Contenuto della circolare
La circolare è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:
Le principali novità, specificamente esaminate nella trattazione dei differenti istituti, possono sinteticamente individuarsi:
a) nell’introduzione di un procedimento originariamente volto all’emersione anticipata della crisi di impresa, c.d. composizione assistita, poi evolutasi nell’attuale composizione negoziata della crisi;
b) nell’introduzione della definizione dello “stato di crisi”;
c) nell’adozione di un modello processuale unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e per l’accertamento dello stato di insolvenza;
d) nell’introduzione di una disciplina della crisi del gruppo societario, con disposizioni volte a consentire la trattazione unitaria della procedura;
e) nella previsione, per le insolvenze di minore portata, di un’esdebitazione di diritto.
Le disposizioni del Codice della crisi sono divenute efficaci solo dal 15 luglio 2022 sebbene la maggior parte degli istituti innovativi (composizione negoziata della crisi, accordi ad efficacia estesa, accordi agevolati, convenzione di moratoria, cram down fiscale) abbia invero già trovato piena attuazione per effetto del citato DL 118/2021 che ne ha anticipato l’entrata in vigore mediante l’integrazione della normativa fallimentare.
Il Codice contempla strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza utilizzabili sia dall’imprenditore commerciale sia dall’imprenditore agricolo, individuale o collettivo, anche al di sotto delle soglie previste per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, nonché dalla persona fisica consumatore o libero professionista.
Sono incluse altresì le società pubbliche per le quali restano ferme le disposizioni speciali di cui al D.Lgs. 175/2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e i gruppi di imprese che, per la prima volta, assumono autonoma rilevanza come fenomeno economico unitario, pur nel rispetto della distinta soggettività giuridica delle singole società appartenenti al gruppo.
Rimane esclusa dal contesto unitario del Codice la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.Lgs. 270/99, come integrata dal DL 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/2004.
Successivamente all’emanazione del Codice sono intervenuti alcuni decreti correttivi (da ultimo il D.Lgs. 136/2024 “Correttivo-ter”) modificando la disciplina originaria in tema di:
a) degli assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi tra indicatori e segnalazioni;
b) della composizione negoziata della crisi con l’introduzione dell’accordo transattivo con le agenzie fiscali e del concordato semplificato;
c) del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e delle misure protettive;
d) degli accordi di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento alla disciplina del cram down fiscale;
e) del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione nell’ambito del quale è stata introdotta la possibilità di transare il debito tributario;
f) del concordato nella liquidazione giudiziale con l’introduzione del cram down fiscale;
g) di alcuni profili in materia di diritto societario della crisi e in materia di gruppi di imprese.
L’introduzione della nozione di “crisi” rappresenta il presupposto oggettivo per l’attivazione dei nuovi strumenti di allerta e della composizione negoziata, spostando l’intervento dal momento patologico del dissesto conclamato a una fase anticipata e preventiva, fondata su indicatori interni all’impresa.
Il Codice impone all’imprenditore, individuale o collettivo, di dotarsi di “assetti organizzativi, amministrativi e contabili” adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. La crisi assume così la funzione di vero e proprio campanello d’allarme, la cui corretta gestione può consentire di prevenire il collasso dell’attività e contribuisce a delineare una nuova figura di imprenditore: non solo soggetto responsabile dell’adempimento delle obbligazioni, ma anche garante del monitoraggio costante della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa e della tempestiva attivazione degli strumenti di regolazione della crisi.
L’“insolvenza” è lo stato in cui il debitore, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, manifesta l’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e costituisce la fase terminale del processo patologico dell’impresa.
Nella sostanza, la crisi funge da presupposto per l’attivazione di strumenti di regolazione stragiudiziale mentre l’insolvenza può condurre all’avvio di soluzioni liquidatorie. Gli istituti della composizione negoziata e del concordato semplificato sono stati trasfusi nel Codice per effetto del D.Lgs. 83/2022 che ha comportato una incisiva revisione di alcuni istituti (in particolare del concordato preventivo) e l’introduzione di un istituto nuovo (il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - PRO) che sovverte il principio della priorità assoluta fondato sull’ordine inderogabile delle cause di prelazione.
Gruppo di imprese
Ampio spazio viene dedicato ai gruppi di imprese per i quali il Codice individua i casi in cui i collegamenti tra le società del gruppo giustifichino soluzioni parzialmente difformi da quelle improntate al rigido rispetto del principio di separatezza e autonomia di ogni singola impresa: infatti il Codice non prevede l’automatica estensione della procedura alle altre società del gruppo, ma adotta un approccio flessibile teso a trovare un punto di equilibrio tra la valorizzazione dell’unità del gruppo e l’autonomia di ciascuna massa attiva e passiva. Il Codice prevede inoltre che l’attività di direzione e coordinamento possa essere presunta in capo alla società tenuta al consolidamento dei bilanci, oppure in capo alla società che detiene il controllo delle altre imprese, anche in caso di controllo congiunto.
Scadenza del 20 maggio 2026
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo e-mail: dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con il documento pubblicato il 24 marzo 2026, il CNDCEC ha fornito un focus sulla quantificazione del danno arrecato dagli amministratori ex art. 2486 c.c...
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.