Il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, riportato nel rigo VX2, deve essere ripartito nei successivi righi VX4, VX5 e VX6.
Presupposti del rimborso del credito IVA
L’eccedenza detraibile che s’intende chiedere a rimborso deve essere indicata nel rigo VX4, sempreché siano soddisfatti specifici presupposti.
Nelle ipotesi previste dall’art. 30 c. 2, o dall’art. 34 c. 9 DPR 633/72, il rimborso spetta solo se il credito risultante dalla dichiarazione IVA è superiore a euro 2.582,28, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. Il rimborso è ammesso:
In caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo.
Oltre alle predette ipotesi, l’art. 30 c. 3 DPR 633/72 stabilisce che il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale è ammesso se, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultano eccedenze detraibili; in tal caso, il rimborso può essere richiesto per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze, anche se inferiori al limite di euro 2.582,28.
Nel campo 3 del rigo VX4 deve essere indicato il codice corrispondente alla causale del rimborso.
Il successivo campo 4, invece, è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, vale a dire a quelli rientranti nelle apposite categorie individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per ciascuno dei quali le istruzioni relative alla dichiarazione IVA prevedono il codice da riportare nel predetto campo 4. In base all’art. 2 c. 1 DM 22 marzo 2007, le condizioni per ottenere il rimborso prioritario sono l’esercizio dell’attività da almeno tre anni, un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro, nonché pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Modalità di erogazione rimborso IVA
Ai sensi dell’art. 38-bis c. 3 e 4 DPR 633/72, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso:
1) se di importo non superiore a 30.000 euro, senza obbligo di garanzia e altri adempimenti;
2) se di importo superiore a 30.000 euro:
La garanzia ha una durata di pari tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell’accertamento (art. 38-bis c. 5 DPR 633/72).
Nel campo 7 del rigo VX4, i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia devono indicare il codice corrispondente. Oltre ai contribuenti che presentano la dichiarazione dotata di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si tratta:
Le istruzioni chiariscono che il campo in esame non deve essere compilato da altre categorie di contribuenti pur sempre esonerati dall’obbligo di garanzia, vale a dire;
Per queste ultime due categorie di contribuenti, tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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