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Il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2025, riportato nel rigo VX2, deve essere ripartito nei successivi righi VX4, VX5 e VX6.

Presupposti del rimborso del credito IVA

L’eccedenza detraibile che s’intende chiedere a rimborso deve essere indicata nel rigo VX4, sempreché siano soddisfatti specifici presupposti.

Nelle ipotesi previste dall’art. 30 c. 2, o dall’art. 34 c. 9 DPR 633/72, il rimborso spetta solo se il credito risultante dalla dichiarazione IVA è superiore a euro 2.582,28, ma può essere richiesto anche per un importo inferiore. Il rimborso è ammesso:

  • in caso di esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni in reverse charge o in split payment;
  • in caso di effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni/servizi per studi e ricerche; può essere chiesta a rimborso anche l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi (risoluzione n. 20/E/2025);
  • in caso di effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all’imposta per difetto del presupposto territoriale;
  • in caso di identificazione, diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, del contribuente stabilito all’estero;
  • in caso di effettuazione, da parte degli agricoltori, di operazioni non imponibili aventi per oggetto prodotti agricoli.

In caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, l’art. 30 c. 3 DPR 633/72 stabilisce che il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale è ammesso se, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultano eccedenze detraibili; in tal caso, il rimborso può essere richiesto per un ammontare non superiore al minore degli importi delle eccedenze, anche se inferiori al limite di euro 2.582,28.

Nel campo 3 del rigo VX4 deve essere indicato il codice corrispondente alla causale del rimborso.

Il successivo campo 4, invece, è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, vale a dire a quelli rientranti nelle apposite categorie individuate dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per ciascuno dei quali le istruzioni relative alla dichiarazione IVA prevedono il codice da riportare nel predetto campo 4. In base all’art. 2 c. 1 DM 22 marzo 2007, le condizioni per ottenere il rimborso prioritario sono l’esercizio dell’attività da almeno tre anni, un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro, nonché pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno di riferimento della dichiarazione.

Modalità di erogazione rimborso IVA

Ai sensi dell’art. 38-bis c. 3 e 4 DPR 633/72, il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso:

1) se di importo non superiore a 30.000 euro, senza obbligo di garanzia e altri adempimenti;

2) se di importo superiore a 30.000 euro:

  • senza obbligo di garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere nel rigo VX4, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • con obbligo di garanzia, nelle situazioni di rischio di cui all’art. 38-bis c. 4 DPR 633/72.

La garanzia ha una durata di pari tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell’accertamento (art. 38-bis c. 5 DPR 633/72).

Nel campo 7 del rigo VX4, i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia devono indicare il codice corrispondente. Oltre ai contribuenti che presentano la dichiarazione dotata di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si tratta:

  • dei curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale e dei commissari liquidatori;
  • delle società di gestione del risparmio di cui all’art. 8 DL 351/2001;
  • dei contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e ss. D.Lgs. 128/2015.

Le istruzioni chiariscono che il campo in esame non deve essere compilato da altre categorie di contribuenti pur sempre esonerati dall’obbligo di garanzia, vale a dire;

  • i soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo, rispetto ai quali la presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del Quadro VS, campo 8;
  • i contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis c. 11 lett. b) DL 50/2017;
  • i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis c. 11 DL 50/2017.

Per queste ultime due categorie di contribuenti, tale situazione va segnalata barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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