Sul piano del diritto del lavoro, il passaggio da un appaltatore all’altro solleva il problema del rapporto tra clausola sociale e disciplina del trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.).
L’art. 29 c. 3 D.Lgs. 276/2003 – come modificato per adeguarsi alla Dir. CE 23/2001 – stabilisce che: “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, CCNL o clausola contrattuale, non costituisce trasferimento d’azienda o di ramo, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
La Cassazione (Cass. Ord. 27607/2024, nonché Cass. Ord. 19977/2024 in materia di servizi di mensa) ha chiarito che:
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