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L’INPS, con Circ. 10 aprile 2026 n. 45, riepiloga la disciplina del Bonus nuovi nati e fornisce indicazioni per la presentazione delle relative domande per le nascite e le adozioni che si verificano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Bonus nuovi nati e requisiti di accesso

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, la legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 206 L. 207/2024) ha introdotto il Bonus nuovi nati che prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a € 1.000, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • requisito di cittadinanza. Ai fini del beneficio in argomento, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale.
  • requisito di residenza in Italia al momento della presentazione della domanda;
  • requisito economico. A tal fine è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non superiore a 40.000 euro.
  • data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Modalità di presentazione delle domande 2026 e applicazione dell’ISEE

Il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori ovvero nel caso di genitori non conviventi può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni:

  • dalla data di nascita;
  • dalla data di ingresso in famiglia del figlio;
  • dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il figlio a cui è riferito l’evento.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
  • utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile;
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164164 (da rete mobile);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio per il Bonus nuovi nati per l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio di apertura del servizio.

All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate.

Fonte: Circ. INPS 10 aprile 2026 n. 45

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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