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La casistica ha rilevanti implicazioni pratiche nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto nel settore della grande distribuzione nel quale si ricorre spesso a verifiche a campione della correttezza del comportamento dei lavoratori addetti alle operazioni di cassa. Si tratta di situazioni particolarmente delicate per le quali la concreta gestione delle attività di controllo deve tenere conto di una serie di presupposti di diritto e di fatto che non sempre vengono presi adeguatamente in considerazione.

Come, ad esempio, messo recentemente in evidenza dalla sentenza 5 gennaio 2026 n. 586 del Tribunale di Siena in relazione alla fattispecie nota come “test del carrello”, nella quale si è statuito come il licenziamento basato su tale test debba, in generale, rispettare i canoni di buona fede e correttezza previsti per la valutazione delle prestazioni lavorative. La prescrizione al lavoratore del completo svuotamento del carrello del cliente e la verifica del contenuto dei colli non sono sempre esigibili da parte del lavoratore addetto alla cassa e rappresentano un'imposizione irragionevole che può risultare lesiva della dignità del lavoratore. L'uso – peraltro reiterato - di tali test con finalità disciplinare sanzionatoria, senza adeguata formazione e comunicazione preventiva, risulta illegittimo e nullo.

L’esempio è un utile punto di riferimento in merito alla particolare attenzione da usare in tutti i casi in cui sia necessario accertare la commissione di illeciti o la sottrazione di merce, avvalendosi ad esempio delle risultanze delle immagini di videosorveglianza pur legittimamente installate in base ad accordo sindacale oppure in base a specifica autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (su cui v. ex plurimis Cass. 30822/2025).

La materia è particolarmente delicata proprio perché trovano applicazione innanzitutto i principi sanciti dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), oggi integrati anche dalla disciplina in materia di tutela dei dati (Reg. UE 679/2016, cd. GDPR) e dagli orientamenti del Garante Privacy i quali, con lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale (Reg. UE 1689/2024, cd. AI Act e L. 132/2025, cd. Legge nazionale sull’IA) assurgono a principi fondamentali per un uso etico e accorto di tutti gli strumenti tecnici che possano essere di aiuto nella gestione dell’impresa e, soprattutto, nella tutela del patrimonio aziendale.

In particolare, oltre all’art. 4 L. 300/1970, che trova applicazione quando gli impianti di videosorveglianza non rispettino determinate garanzie procedurali e di trasparenza, risulta significativamente coinvolto ad esempio l’art. 6 L. 300/1970 relativo alle visite personali di controllo, che identifica ulteriori e specifiche procedure a garanzia della posizione del lavoratore.

Tale disciplina si intreccia poi, con la richiamata disciplina “di sistema” di cui è necessario sempre tenere conto al fine di non incorrere in condotte che possano tradursi per l’azienda in fattispecie specificatamente sanzionabili. Si fa riferimento agli obblighi di adeguata informativa in materia di tutela dei dati personali del GDPR ed alla normativa interna prevista dal D.Lgs. 196/2003 nonché agli obblighi di integrazione di tale informativa previsti dalla legge nei casi di utilizzo di sistemi automatizzati, ai sensi dell’art. 1-bis D.Lgs. 152/1997 introdotto dal cd. Decreto Trasparenza nel 2022 (D.Lgs. 104/2022 attuativo della Dir. UE 1152/ 2019). Obbligo, quest’ultimo, che richiede una specifica valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR ma che influisce propriamente sulla necessità di procedere sempre ad un’attenta integrazione dell’Informativa ai lavoratori ex art. 13 GDPR.

Il caso

È possibile avvalersi delle immagini risultanti da un impianto di videosorveglianza quando vi sia il forte sospetto di furti all’interno dell’azienda posti in essere dal personale dipendente? È possibile in questo caso attivare delle visite personali di controllo?

La soluzione

In base alla disciplina di riferimento applicabile al caso prospettato, quando si deve fare riferimento alle informazioni acquisite attraverso l’impianto di videosorveglianza, la giurisprudenza ha elaborato nel tempo specifiche garanzie.

I controlli finalizzati ad accertare eventuali illeciti – controlli difensivi in senso stretto finalizzati, nel caso specifico, alla tutela del patrimonio aziendale – secondo la giurisprudenza si pongono al di fuori dello stretto perimetro applicativo dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, perché si tratta di controlli diretti, in primo luogo, alla tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, considerato che tali controlli sono effettuati avvalendosi di specifici strumenti tecnologici - come le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza generalmente soggetti a richiesta di autorizzazione preventiva all’INL per la potenzialità del controllo generalizzato a distanza ed occulto sull’attività lavorativa che tale impianto comporta ex art. 4 – è necessario assicurarsi che le modalità del controllo siano effettuate in modo da garantire il corretto bilanciamento tra l’esigenza della tutela del patrimonio aziendale e la necessità del rispetto della dignità e riservatezza del lavoratore. Infatti, secondo la giurisprudenza, seppure non abbiano ad oggetto il normale svolgimento della prestazione lavorativa, ma la verifica di un comportamento illecito trovano un importante limite nei diritti di tutela dei dati e della dignità personale del lavoratore che si estrinsecano nel diritto di ricevere adeguata informativa sull’uso di tali sistemi (cfr. Cass. 18168/2023) oppure nel diritto di non subire illecite perquisizioni personali (cfr. Cass. 10822/2025).

Quando insorga un forte sospetto che si stiano realizzando dei furti, l'utilizzo delle informazioni raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza viene considerato dalla giurisprudenza un controllo difensivo legittimo, finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale purché sia stato posto in essere nel rispetto di alcuni fondamentali presupposti di legittimità (cfr. Trib. Roma 1° ottobre 2024, n. 8777):

  • fondato sospetto; 
  • finalità di accertamento di un illecito;
  • adeguata informativa e strumentazione tecnica dotata di adeguata autorizzazione.

Ma sulla base delle sole risultanze delle immagini, è poi possibile procedere a delle perquisizioni personali? La risposta è negativa: l’uso delle immagini di videosorveglianza non può portare alla identificazione del lavoratore sul quale poi effettuare un controllo più approfondito.

I limiti di tale controllo sono stabiliti dall’art. 6 L. 300/1970. Si tratta di limiti particolarmente stringenti, finalizzati – come avviene anche per la procedura prevista dall’art. 4 per l’istallazione degli impianti di videosorveglianza - a bilanciare la tutela del patrimonio aziendale con la salvaguardia della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Anche le visite personali di controllo sono ammesse solo in casi eccezionali e con rigorose garanzie procedurali e sostanziali finalizzate al rispetto della dignità del lavoratore. Tra le garanzie espressamente previste dalla norma si colloca la necessità di definire le modalità del controllo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o, in loro mancanza o nell’ipotesi di mancato accordo, che esse siano definite con apposita autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente su istanza del datore di lavoro.

Già nel 1980 la Corte Costituzionale ha enunciato i principi alla base della legittimità di tali controlli stabilendo che “presupposto necessario dell’organizzazione aziendale è la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non può attuarsi senza i necessari controlli, i quali, per quanto attiene alle visite personali, devono svolgersi all’uscita dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori” (v. Corte Cost. 99/1980). Sarebbe quindi possibile procedere ad un controllo personale ma solo avvalendosi di strumentazione che attivi forme di controllo a campione. Alcune aziende hanno ad esempio attivato sistemi definiti come “semaforo probabilistico” che attivano il controllo sul dipendente a campione mediante selezione a caso con semaforo rosso in fase di uscita dal luogo di lavoro (v. Min. Lav. Parere 8 novembre 2016, n. 20542).

Da un punto di vista pratico, nel rispetto dell’applicazione delle norme indicate e previo adeguamento delle autorizzazioni e delle informative al lavoratore sul trattamento dei suoi dati personali, una volta che il sistema abbia identificato a campione il destinatario del controllo, questo poi deve avvenire:

  1. in fase di uscita dal luogo di lavoro;
  2. deve riguardare esclusivamente la persona fisica del lavoratore e gli accessori dell’abbigliamento che siano diretta e abituale pertinenza della persona (es. pantaloni, camicie, giacche) purché eseguito in luogo appartato, da personale dedicato e dello stesso sesso del lavoratore;
  3. il controllo su contenitori, borse o zaini introdotti nel luogo di lavoro dal lavoratore sono possibili purché sia il lavoratore a svuotare personalmente la borsa o lo zaino;
  4. il controllo può essere esteso agli armadietti in quanto beni di proprietà aziendali che vanno al di fuori dei divieti previsti dall’art. 6 L. 300/1970;
  5. il lavoratore non può essere obbligato coattivamente a sottoporsi alla visita, ma il rifiuto ingiustificato potrebbe comportare responsabilità disciplinare se previsto dall’accordo sindacale (già citata Corte Cost. 99/1980) oppure segnalato in sede di richiesta del procedimento di autorizzazione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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