La disciplina relativa alla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, di cui all’art. 67 c. 1 lett. c-sexies) TUIR, è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2025 che ha soppresso la soglia d’esenzione (franchigia) pari a 2.000 euro in precedenza prevista.
Nella fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, in relazione al periodo in cui è avvenuta la cessione delle cripto-attività, dovrà essere applicato un differente trattamento fiscale.
Operazione di cessione delle cripto-attività
Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 c. 1 lett. c-sexies) TUIR.
Le suindicate plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore d’acquisto che dev’essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente (in mancanza il costo è pari a zero). Nel caso d’acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, diversamente, nell’ipotesi d’acquisto per donazione si considera il costo del donante.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze e se queste ultime sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza viene riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (art. 68 c. 9-bis TUIR).
Le modifiche della Legge di Bilancio 2025
Dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore la modifica introdotta dall’art. 1 c. 25 L. 207/2024 che ha eliminato la soglia d’esenzione pari a 2.000 euro (calcolata complessivamente nel periodo d’imposta), precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.
Tali plusvalenze, pertanto, subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata:
Considerando, inoltre, che l’ammontare delle plusvalenze dev’essere sommato algebricamente alle relative minusvalenze, se queste ultime sono superiori alle plusvalenze:
Ulteriore modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, riguarda la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore d’acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR, purché lo stesso sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% (art. 1 c. 26, L. 207/2024).
Alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, inoltre, l’aliquota della imposta sostitutiva è stata elevata dal 26% al 33% (rilevanza nel modello 730 e Redditi 2027).
Compilazione del modello 730 e Redditi 2026
Per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi realizzati entro il 31 dicembre 2025, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2025, i contribuenti sono tenuti a compilare il quadro T, sezione V, del modello 730/2026, ovvero il quadro RT, sezione V-A, del modello Redditi 2026.
Nel dettaglio, nei righi T41 e T42 o RT41 e RT42, utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze in esame, occorre distinguere i corrispettivi derivanti dalle cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025 e quelli relativi a cessioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
|
Cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025 |
Cessioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 |
||
|---|---|---|---|
|
T41/RT41 |
T42/RT42 |
T41/RT41 |
T42/RT42 |
|
in colonna 1, indicare il totale dei corrispettivi percepiti, ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, relative a cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2025, ad eccezione delle cessioni di cripto-attività il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell’art. 1 c. da 133 a 135 L. 197/2022 permuta o detenzione di cripto-attività; in colonna 2, il costo d’acquisto |
in colonna 1, indicare l’importo derivante dalla cessione posta in essere antecedentemente al 1° gennaio 2025 avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 (art. 1 c. da 133 a 135 L. 197/2022); in colonna 2, il costo d’acquisto |
in colonna 3, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, relative a cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione delle cessioni di cripto-attività il cui costo sia stato rideterminato (art. 1 c. da 133 a 135 L. 197/2022 e art. 1 c. 26 L. 207/2024; in colonna 4, il costo d’acquisto |
in colonna 3, indicare l’importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1 c. da 133 a 135 L. 197/2022, ovvero alla data del 1° gennaio 2025 ai sensi dell’art. 1 c. 26 L. 207/2024; in colonna 4, il costo d’acquisto |
È opportuno, altresì, precisare che, nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività, l’assunzione del valore “rideterminato” (in luogo del costo o del valore d’acquisto) non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del c. 9-bis dell’art. 68 TUIR.
Volendo proporre un esempio pratico, si immagini che un contribuente abbia ceduto nel corso del 2025 delle cripto-attività realizzando una plusvalenza di 2.965 euro. Applicando le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025, l’ammontare totale della plusvalenza è fiscalmente rilevante, essendo stata eliminata la franchigia di 2.000 euro. Pertanto, l’imposta dovuta è pari a 2.965*26% = 770,90 euro.
Diversamente, qualora la cessione fosse avvenuta a dicembre 2024, la quota imponibile è quella che eccede la soglia di 2.000 euro. In tal caso, quindi, l’imposta è pari a 965*26% = 250,90 euro.
|
Periodo d’imposta di realizzo |
Imposta sostitutiva |
Franchigia di 2.000 |
|---|---|---|
|
2023 |
26% |
SI |
|
2024 |
26% |
SI |
|
2025 |
26% |
NO |
|
2026 |
33% |
NO |
|
Vai allo Speciale "Dichiarazioni 2026: le novità" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri strumenti indispensabili per gestire correttamente le dichiarazioni. |
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
I titolari di un contratto di locazione per immobili adibiti ad abitazione principale possono beneficiare delle detrazioni d’imposta in dichiarazione dei reddi..
Approfondisci con
Il fenomeno delle criptovalute o, più, correttamente, crypto-attività, emerso da oltre un decennio, ha assunto ormai dimensioni di tutto rilievo. Eppure, l'inquadramento regolamentare, civilistico e fiscale delle cripto-..
Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.