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La vicenda giudiziaria francese e l’approdo alla Corte di Giustizia dell’UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 marzo 2026 ha definito il procedimento di rinvio pregiudiziale C-412/24 sollevato dalla Court de cassation di Parigi (Corte di cassazione francese) nell’ambito del giudizio nazionale che dal 2012 vede contrapporsi – in tema di nullità dei marchi “FAURÉ LE PAGE PARIS 1717” per carattere ingannevole – da un lato, le società francesi Fauré Le Page Maroquinier S.A.S. e Fauré Le Page Paris S.A.S. (di seguito congiuntamente solo “Fauré Le Page”) e, dall’altro lato, la società concorrente Goyard ST-Honoré S.A.S. (di seguito, “Goyard”).

Nel 2011 la Fauré Le Page Paris S.A.S. – società fondata nel 2009 – depositò due marchi francesi recanti la dicitura “FAURÉ LE PAGE PARIS 1717” (attualmente di titolarità della Fauré Le Page Maroquinier S.A.S.) per designare, in particolare, prodotti in cuoio o simili, bauli, valigie, borse da viaggio e borsette. Il riferimento all’anno 1717 era inteso dall’azienda come richiamo all’anno di fondazione della maison originaria, la società francese Maison Fauré Le Page, attiva dal 1716 e scioltasi nel 1992, cui era succeduta la società Saillard. Quest’ultima, nel 1989 aveva provveduto alla registrazione del marchio francese “FAURÉ LE PAGE” per designare armi bianche, armi da fuoco e loro componenti, munizioni e proiettili, esplosivi, supporti per il tiro, cartucce, cuoio e sue imitazioni e bauli e valigie; tale marchio fu acquistato nel 2009 dalla società Fauré Le Page Paris S.A.S., poco dopo la sua costituzione.

La ricostruzione della vicenda societaria mette in luce come né la Fauré Le Page Paris S.A.S. né la Fauré Le Page Maroquinier S.A.S. – rispettivamente depositante e titolare dei marchi contestati – vantassero una reale continuità di gestione o trasmissione di competenze artigianali con la Maison Fauré Le Page originaria.

È proprio su quest’ultimo punto che la Goyard ST-Honoré S.A.S., società francese di pelletteria di lusso, ha basato la propria azione di annullamento dei marchi “FAURÉ LE PAGE PARIS 1717” davanti ai giudici nazionali, sostenendo in particolare che ingannassero il consumatore a causa dell’inserimento della data “1717”. La domanda è stata respinta sia in primo che in secondo grado: è la decisione della Court de cassation di Parigi del 2018 che per prima fa registrare un cambio di tendenza, cassando la sentenza di secondo grado e rimettendo la causa proprio alla Court d’appel (Corte d’appello francese) affinché dichiari la nullità dei marchi “FAURÉ LE PAGE PARIS 1717” in considerazione di un grave rischio di inganno del consumatore.

Avverso tale ultima decisione, la Fauré Le Page ha fatto ricorso alla Court de cassation chiedendo una nuova pronuncia: quest’ultima tuttavia sospende il procedimento, sollevando una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE.

Cosa prevedono la normativa europea e francese…

La normativa europea di riferimento (ripresa peraltro anche nel provvedimento qui in analisi della Corte di Giustizia dell’UE) si ritrova nel testo della Dir. 2008/95/CE, successivamente abrogata e sostituita, a partire dal 15 gennaio 2019, dalla Dir. 2015/2436/UE. Entrambe le direttive sono volte ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Poiché i fatti di causa risalgono al 2011, la direttiva applicabile alla vicenda rimane quella del 2008 sopra citata. In ogni caso, il contenuto della disposizione rilevante inerente al carattere ingannevole dei marchi è rimasto sostanzialmente invariato nel passaggio tra le due direttive citate.

All’art. 3 c. 1 lett. g) Dir. 2008/95/CE (oggi art. 4 c. 1 lett. g) Dir. 2015/2436/UE) si stabilisce che sono esclusi dalla registrazione – o, se già registrati, possono essere dichiarati nulli – “i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio”. Il carattere ingannevole di un marchio costituisce quindi un motivo di impedimento alla sua registrazione (o motivo di nullità ove il marchio sia già registrato) di carattere assoluto, fondato sulla tutela del pubblico, cui fa seguito, vale la pena precisarlo, un elenco esemplificativo e non tassativo di situazioni. La norma citata lascia quindi spazio all’interprete per valutare caso per caso se un determinato segno sia idoneo o meno a generare ingannevolezza nella percezione del consumatore medio.

Sul fronte francese, la norma di recepimento è l’art. L. 711-3, lettera c) del Code de la propriété intellectuelle, che ricalca fedelmente il testo europeo: non può quindi essere adottato come marchio un segno che possa indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

… e cosa prevede invece la normativa italiana?

La norma italiana ricalca fedelmente quella europea e quella francese; il riferimento è all’art. 14 c. 1 lett. b) del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) che ha recepito gli artt. 3 e 4 rispettivamente delle Dir. 2008/95/CE e Dir. 2015/2436/UE in materia di impedimenti (o nullità) di carattere assoluto. Il perimetro dell’ingannevolezza è il medesimo il criterio di valutazione resta dunque quello della percezione del consumatore medio del settore di riferimento.

Il provvedimento della Corte di Giustizia dell’UE: la nullità del marchio per ingannevolezza

La sentenza del 26 marzo 2026 qui in analisi definisce quindi il giudizio inerente alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici francesi nel caso Fauré Le Page vs. Goyard. Con tale provvedimento, la Corte di Giustizia dell’UE ha statuito che l’art. 3 c. 1 lett. g) Dir. 2008/95/CE (oggi art. 4 c. 1 lett. g) Dir. 2015/2436/UE) deve essere interpretato nel senso che “qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l’anno di fondazione dell’azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir‑faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un’immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir‑faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico”.

Pur spettando al giudice francese verificare la sussistenza del rischio di inganno per la questione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’UE compie comunque un ragionamento di rilevante importanza e di indirizzo. Muovendo dalla premessa per cui – come previsto dalla norma – sono esclusi dalla registrazione (e se registrati possono essere dichiarati nulli) i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, la Corte afferma che sta al giudice del singolo caso concreto valutare, di volta in volta, l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave. Tali requisiti, continua la CGUE, non possono tuttavia essere rinvenuti nei casi in cui il marchio controverso sia tale da indurre in errore il pubblico in relazione a una caratteristica del suo titolare e non in relazione a una caratteristica dei prodotti o dei servizi che esso designa. La nullità non opera quindi in via automatica, ma richiede una verifica concreta, precisa e contestuale.

Stando a tale ultimo passaggio, sembra quasi che la Corte di Giustizia dell’UE voglia escludere l’ingannevolezza dei marchi “FAURÉ LE PAGE PARIS 1717” in questione, ribadendo con fermezza che il motivo di nullità non può fondarsi su informazioni false relative al titolare. Tuttavia, come si legge chiaramente nella sentenza dei giudici del Lussemburgo, nel settore della pelletteria di lusso – dove la storia e l’anzianità dell’impresa si traducono direttamente nella percezione di qualità e prestigio del prodotto da parte del consumatore – la distinzione tra caratteristiche dell’impresa e caratteristiche del prodotto tende a dissolversi. Ed è proprio su questo terreno che la CGUE trova la via per giungere alla medesima conclusione dei giudici francesi, pur percorrendo un sentiero logico diverso.

Nel 2021, infatti, i giudici francesi della Court d’appel avevano adottato un’interpretazione più diretta, ritenendo che l’ingannevolezza di un marchio potesse risultare, a prescindere dal settore merceologico di riferimento, anche da caratteristiche false del suo titolare – in particolare dalla sua (vantata) anzianità – ove il consumatore ne deducesse qualità o prestigio particolari del prodotto, tali da influenzarne la decisione di acquisto.

La Corte di Giustizia non segue apertamente questa strada: non riconosce che l’inganno sull’impresa possa, di per sé, fondare la nullità. Preferisce invece ricondurre il ragionamento interamente sul piano del prodotto, affermando che nel lusso il savoir-faire evocato da una data storica è esso stesso una caratteristica del prodotto. Il risultato è identico; il percorso, più rigoroso.

Cosa cambia quindi per le imprese europee e italiane?

In conclusione, la pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE non introduce un divieto generalizzato all’uso di date nei marchi, ma ne sancisce la possibile nullità circoscrivendo, tuttavia, tale possibilità ai soli casi in cui tale indicazione sia idonea, per la specificità del settore di riferimento – come, ad esempio, nel caso della pelletteria di lusso -, ad incidere sulla percezione qualitativa del prodotto ed al tempo stesso evochi un savoir-faire nella realtà inesistente

In altri termini, l’ingannevolezza non è intrinseca al segno, ma dipende dal contesto merceologico e dalla funzione che quella data assume agli occhi del consumatore.

Per le imprese – incluse quelle italiane – ne deriva la necessità di valutazioni preventive caso per caso, calibrate sul settore e sul pubblico di riferimento, evitando automatismi ma anche sottovalutazioni del rischio.

Fonte:  CGUE 26 marzo 2026 n. C-412/24

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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