La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46 del 3 aprile 2026, ha confermato la legittimità del contributo di cui all'art. 10 c. 7 ter L. 287/90 dovuto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) dalle sole società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine.
Secondo la Corte, il prelievo – pari allo 0,08 per mille del fatturato, entro un tetto massimo pari a cento volte la misura minima – è un tributo atipico ma pienamente compatibile con gli artt. 3 Cost. e 53 Cost., in quanto ancorato a un indice ragionevole di capacità contributiva e destinato a finanziare un servizio di rilievo costituzionale: la tutela della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
La Corte ribadisce la propria precedente sentenza n. 269 del 2017, sottolineando che non è irragionevole far gravare le spese di funzionamento dell’AGCM sulle imprese di maggiori dimensioni, che sono le principali destinatarie dell’azione di vigilanza e le maggiori responsabili dei relativi costi. Il fatturato oltre i 50 milioni di euro è considerato un valido indicatore di forza economica e di presenza significativa sul mercato.
Non convince, quindi, l’argomento del giudice rimettente secondo cui l’attività dell’AGCM sarebbe in realtà equamente ripartita tra imprese sotto soglia e imprese sopra soglia e che il criterio del fatturato non rifletterebbe la reale intensità dei controlli.
Respinte anche le censure di disparità di trattamento rispetto alle pubbliche amministrazioni, alle altre forme di impresa e alle società straniere prive di stabile organizzazione in Italia. Le prime, infatti, sono solo indirettamente incise dall’azione dell’AGCM e non rientrano nel novero delle imprese cui la legge antitrust si rivolge; le seconde non sono comparabili alle società di capitali per struttura e regime di responsabilità; le terze, infine, sono escluse in coerenza con i principi del sistema tributario e del divieto di doppia imposizione.
Sul fronte del diritto dell’Unione europea, la Corte esclude la violazione dell’art. 117 Cost. e dei principi di non discriminazione, leale cooperazione e indipendenza delle autorità garanti. Richiamando la CGUE C‑560/22 e la Dir. UE 2019/1 (direttiva ECN+), la Corte evidenzia che l’Unione non impone un modello specifico di finanziamento delle autorità antitrust, lasciando agli Stati un ampio margine di scelta, purché siano assicurate risorse adeguate e indipendenza da ingerenze politiche.
Il sistema italiano – fondato su un contributo obbligatorio delle imprese di medio‑grandi dimensioni, con tetto massimo per evitare “super‑finanziatori” – è giudicato coerente con il diritto UE e funzionale a rafforzare l’autonomia dell’AGCM rispetto sia al bilancio statale sia ai singoli operatori economici.
Fonte: C.Cost. 3 aprile 2026 n. 46
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