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  • Tempo di lettura 11 min.

Il cd. DDL Caregiver (AC 2789) punta a segnare una svolta nel riconoscimento giuridico dei caregiver familiari: e cioè delle persone che, in modo gratuito e continuativo, assistono congiunti non autosufficienti o in condizione di grave disabilità. Il fenomeno, che coinvolge quasi 8 milioni di persone in Italia, è rimasto a lungo priva di un inquadramento giuridico unitario.

Il testo del DDL include in particolare:

  • una definizione aggiornata della figura;
  • una procedura unitaria di riconoscimento affidata all'INPS;
  • una serie di profili graduati in funzione dell'intensità del carico assistenziale;
  • un articolato sistema di tutele che spazia dalla flessibilità lavorativa alla valorizzazione delle competenze acquisite. È previsto anche un beneficio economico con soglie selettive di reddito e ISEE.

Il lungo cammino verso una legge organica

Il primo riconoscimento normativo risale alla legge di bilancio 2018 (art. 1 c. 255 L. 205/2017), che ha introdotto una definizione di base e istituito un apposito Fondo. Da allora, molteplici proposte si sono succedute senza mai giungere a compimento.

L'impulso decisivo è arrivato con la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2025 (causa C-38/24), che ha riconosciuto ai caregiver il diritto ad accomodamenti ragionevoli sul luogo di lavoro, estendendo la tutela antidiscriminatoria anche a chi, pur non essendo disabile, subisce trattamenti svantaggiosi per il solo legame con una persona con disabilità.

È in questo contesto che il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026, ha dato il via libera al testo del DDL, attualmente all'esame della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Il DDL si articola in 15 articoli distribuiti in quattro capi. Le finalità, enunciate dall'art. 1, riguardano:

  • il riconoscimento del valore economico e sociale dell'attività di cura;
  • il supporto con misure idonee a garantire la qualità della vita;
  • la prevenzione di isolamento e discriminazione;
  • il coinvolgimento del caregiver nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.

Quest'ultimo obiettivo - spesso trascurato nelle proposte precedenti - è senza dubbio il più innovativo, poiché coinvolge in modo strutturale il caregiver quale soggetto inserito nel sistema assistenziale pubblico.

La definizione di caregiver familiare (art. 2)

L'art. 2 dal supera la definizione della L. 205/2017 (contestualmente abrogata dall'art. 15 del DDL).

La platea dei soggetti legittimati resta sostanzialmente invariata: pertanto il caregiver deve essere maggiorenne e assistere il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o il convivente di fatto, un figlio ovvero un parente o affine entro il secondo grado e, nei casi previsti dall'art. 33 c. 3 L. 104/1992, l'affine entro il terzo grado. La novità principale riguarda le condizioni dell'assistito, poiché la nuova definizione recepisce l'impianto delle precedenti riforme (D.Lgs. 62/2024 e D.Lgs. 29/2024), includendo con chiarezza il caregiver di persone con disabilità grave ex art. 33 c. 3 L. 104/1992 anche in assenza di formale certificazione di non autosufficienza o di indennità di accompagnamento.

È ammessa anche la compatibilità tra il ruolo di caregiver e lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della stessa persona, ma in tal caso è escluso l'accesso al contributo economico di cui al successivo art. 13.

I quattro profili e la tassonomia del carico assistenziale (art. 2 c. 5)

L'art. 2 c. 5 introduce quattro profili, costruiti sull'incrocio tra convivenza e ore settimanali di assistenza, funzionali alla graduazione dell'accesso ai benefici:

  • caregiver familiare prevalente (profilo a): convivente con la persona non autosufficiente certificata, con carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali. Accede al contributo economico ex art. 13 e alle tutele psicofisiche di cui all'art. 12;
  • caregiver convivente (profilo b): convivente con la persona assistita, con carico tra 30 e 90 ore settimanali;
  • caregiver non convivente (profilo c): non convivente, con carico assistenziale pari o superiore a 30 ore settimanali. Anche per questo profilo è richiesta la residenza nello stesso Comune o entro 25 km da quello dell'assistito;
  • caregiver con impegno ridotto (profilo d): convivente o non convivente, con carico assistenziale tra 10 e 29 ore settimanali.

La soglia delle 91 ore settimanali per il profilo prevalente - equivalente a poco meno di 13 ore giornaliere - è una scelta selettiva, volta a circoscrivere il beneficio economico alle situazioni di assistenza pressoché continua e totalizzante.

Per ogni persona assistita è possibile riconoscere più caregiver, purché conviventi; i genitori lo sono automaticamente anche in caso di non convivenza con il figlio. Il carico assistenziale per i profili a) e b) deve risultare attestato nel Progetto di vita o nel PAI.

La procedura di riconoscimento INPS

Il riconoscimento della qualifica è affidato all'INPS, che entro il 30 settembre 2026 dovrà rendere operativa una piattaforma informatica dedicata. La procedura è avviata dalla persona assistita ovvero, in caso di protezione giuridica, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, cui va allegata l'accettazione scritta di ciascun caregiver designato. Il procedimento si conclude entro 30 giorni con il rilascio di un certificato attestante la qualifica e il profilo assegnato.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sarà adottato un decreto interministeriale sulle modalità operative.

Il sistema delle tutele (art. 5, 6, 8)

L'art. 5 eleva il caregiver a co-protagonista istituzionale poiché egli ha diritto di partecipare all'unità di valutazione multidimensionale prevista dai D.Lgs. 62/2024 e dal D.Lgs. 29/2024 e alla predisposizione del Progetto di vita e del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), che devono esplicitare il carico assistenziale, l'apporto del caregiver e i relativi supporti. Il comma 3 dell'art. 5 obbliga i servizi sociali, sociosanitari e sanitari a fornire al caregiver - previo consenso espresso dell'assistito tramite la piattaforma INPS - informazioni dettagliate sui bisogni, sulle prestazioni e sulle misure di supporto disponibili.

L'art. 6 introduce un meccanismo stabile di partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei caregiver alla definizione delle politiche sociali nazionali (Piano sociale, Piano per il contrasto alla povertà, Piano per la non autosufficienza) e regionali, con particolare attenzione ai bisogni delle donne caregiver con figli minori a carico.

L'art. 8 riconosce ai caregiver lavoratori subordinati dei profili a) e b): 

  • il diritto di richiedere la modifica delle modalità della prestazione, incluso il lavoro agile ove compatibile;
  • la priorità nella trasformazione a tempo parziale, con ripristino del tempo pieno al termine dell'assistenza;
  • a decorrere dal 2027, per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001 è fruibile sino alla maggiore età del figlio;
  • è inoltre prevista la cessione gratuita tra colleghi di ferie e riposi maturati in favore del caregiver, in estensione di quanto già contemplato dall'art. 24 D.Lgs. 151/2015.

Benessere psicofisico, valorizzazione delle competenze e università (art. 7, 10, 11, 12)

L'art. 12 riserva ai profili a) e b) un catalogo esigibile di misure di supporto alla salute: sostituzione di emergenza entro 24 ore, supporto psicologico, visite specialistiche a domicilio, televisite e teleconsulti, accesso preferenziale alle prestazioni per la riduzione dei tempi di attesa. Tali interventi si innestano sulle infrastrutture già avviate dal PNRR (Missione M6C1) e sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'art. 7 prevede la possibilità di certificare l'esperienza di cura ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e il suo riconoscimento come credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di figure affini. Per i caregiver studenti, l'esperienza può essere valorizzata nell'esame di Stato, nei crediti extracurriculari universitari e, in prospettiva, nell'attribuzione dello status di studente lavoratore.

L'art. 11, intervenendo sull'art. 9 c. 7 D.Lgs. 68/2012 (nuova lett. a-bis), inserisce i caregiver con carico assistenziale di almeno 30 ore/settimana tra le categorie per le quali le università statali possono prevedere l'esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione.

L'art. 10 garantisce infine la flessibilità oraria ai caregiver che aderiscono ai programmi di Servizio civile universale rivolti a giovani con minori opportunità, categoria in cui possono rientrare anche i caregiver stessi.

Il contributo economico (art. 13)

La misura economicamente più rilevante è il contributo disciplinato dall'art. 13, erogabile - con possibile maturazione già dall'ultimo trimestre 2026 - in favore esclusivo del caregiver prevalente (profilo a).

L'accesso è soggetto a due condizioni cumulative:

  • redditi da attività lavorativa non superiori a 3.000 euro lordi annui;
  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro.

Il contributo matura mensilmente ed è corrisposto con cadenza trimestrale posticipata; è escluso dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre al calcolo dell'ISEE. L'importo è determinato ogni trimestre con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel limite di 1.200 euro pro capite per trimestre; in presenza di entrambi i genitori riconosciuti come caregiver prevalenti, la somma è divisa in pari misura. Il diritto cessa automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • decesso dell'assistito;
  • sostituzione o revoca del caregiver;
  • perdita dei requisiti;
  • rinuncia volontaria.

Tutela antidiscriminatoria e coordinamento normativo (art. 9, 15)

L'art. 9 estende al caregiver la legittimazione ad agire ai sensi della L. 67/2006 contro le discriminazioni subite in ragione del rapporto con la persona assistita disabile (tutela finora riservata alla sola persona con disabilità) attribuendo analoga legittimazione all'Autorità Garante nazionale per le persone con disabilità. La disposizione recepisce internamente la logica degli «accomodamenti ragionevoli» affermata dalla CGUE nella sentenza C-38/24.

Sul piano del coordinamento normativo, l'art. 15 novella l'art. 26 c. 3 D.Lgs. 62/2024 e l'art. 27 c. 17 D.Lgs. 29/2024, imponendo che il Progetto di vita e il PAI rechino l'indicazione del caregiver e del relativo carico assistenziale espresso in ore.

Come già anticipato, si tratta di modifiche sostanziali che trasformano il caregiver in un soggetto inserito in modo strutturale nel piano di vita e di cura dell'assistito, con ricadute dirette sull'accesso ai benefici e sulle tutele lavorative. È fatta salva la competenza regionale per misure integrative, anche economiche, compatibili con il quadro statale e senza interferenza con la procedura di riconoscimento INPS.

Fonte: DDL "Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari" (AC 2789)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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