L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 101 del 2 aprile 2026, conferma che le borse di studio erogate dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dalla Gestione Assistenza Magistrale e dal Fondo ex Ipost in favore di figli e orfani di iscritti costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. c) DPR 917/86. Tali somme sono quindi imponibili ai fini IRPEF e concorrono anche alla base imponibile IRAP dell’ente erogante, ai sensi dell’art. 10-bis D.Lgs. 446/97.
Nel caso di specie un ente pubblico è subentrato all’INPDAP nelle gestioni creditizie e sociali in seguito al DL 201/2011, che ha soppresso l’istituto previdenziale e trasferito funzioni, rapporti e gestioni all’ente istante.
Nell’ambito della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ente eroga annualmente borse di studio di importo fisso (2.000 euro) a favore di studenti universitari, figli o orfani di iscritti, selezionati tramite bando sulla base di requisiti anagrafici, reddituali (ISEE) e di merito (media minima, crediti conseguiti, regolarità negli studi).
Le borse non sono rimborsi spese documentate, ma premi di merito destinati a valorizzare i migliori risultati accademici dei familiari degli iscritti.
Un beneficiario aveva chiesto la rettifica della CU sostenendo la non imponibilità della somma e l’ente, che finora aveva trattato tali importi come redditi assimilati ex art. 50 DPR 917/86, ha domandato all’Agenzia se fosse corretto mantenere tale impostazione o se, invece, potessero rientrare nel regime di esclusione da tassazione previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), TUIR per le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai familiari dei dipendenti.
Nella risposta in commento, l’Agenzia ricostruisce il quadro normativo distinguendo tra: borse corrisposte da un datore di lavoro ai propri dipendenti (o ai loro familiari), che possono essere escluse dal reddito in presenza dei requisiti dell’art. 51 c. 2 lett. f-bis) DPR 917/86 e borse erogate da soggetti con i quali il beneficiario non ha un rapporto di lavoro dipendente, che rientrano tra i redditi assimilati di cui all’art. 50 c. 1 lett. c) DPR 917/86.
Richiamando la nota ministeriale del 2 agosto 2000 e la risoluzione n. 365/E del 2002, l’Agenzia ribadisce che, fuori dalle ipotesi di esenzione espressamente previste, le borse di studio devono essere assoggettate a imposizione come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Ne consegue che il trattamento applicato dall’ente – tassazione IRPEF come reddito assimilato e inclusione nella base IRAP – è conforme all’orientamento consolidato dell’amministrazione finanziaria, e non sussistono i presupposti per accogliere le richieste di esenzione avanzate dai beneficiari.
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