Con la Risoluzione n. 1/DF del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli situati in aree montane.
Il dubbio interpretativo era sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, che ha autorizzato lo schema di un nuovo "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani". Ci si chiedeva se tale nuovo elenco, basato su parametri altimetrici e di pendenza, potesse sostituire quello storico utilizzato ai fini fiscali.
La conferma della disciplina vigente
Il Ministero ha precisato che il nuovo Regolamento non ha validità ai fini IMU per due ragioni fondamentali:
iter procedurale non concluso: la deliberazione di febbraio rappresenta solo una fase dell'iter di adozione, che ad oggi non risulta ancora perfezionato;
divieto normativo esplicito: l’art. 2, comma 3, della Legge n. 131 del 2025 stabilisce chiaramente che la nuova classificazione non si applica alle misure della Politica Agricola Comune (PAC) né all'esenzione IMU.
La Risoluzione conclude che, per individuare i terreni agricoli esenti, continua a trovare applicazione esclusiva l’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Resta quindi fermo il quadro normativo delineato dall’art. 1, comma 758, della Legge n. 160 del 2019, che delega ai vecchi criteri ministeriali la delimitazione delle aree montane o di collina beneficiarie dell'agevolazione.
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