Non basta la destinazione vincolata delle somme ai creditori per escludere la tassazione dei proventi derivanti da azioni di responsabilità. Con la Risp. AE 1 aprile 2026 n. 96, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale dei risarcimenti ottenuti da società in concordato preventivo a seguito di transazioni con i precedenti organi sociali.
Il caso: somme "di passaggio" per i creditori
La vicenda riguarda la ALFA S.p.A. in liquidazione, attualmente in fase di esecuzione di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta. La società aveva promosso un'azione di responsabilità verso i propri ex amministratori e sindaci, conclusasi con un accordo transattivo e il versamento di una somma milionaria a favore della società stessa.
L’istante sosteneva che tale importo non dovesse essere tassato ai fini IRES e IRAP, poiché la proposta di concordato prevedeva espressamente che tali ricavati fossero messi automaticamente a disposizione dei creditori. Secondo la tesi della società, essa operava come un semplice "soggetto passante", senza alcun effettivo arricchimento patrimoniale.
La posizione dell'Agenzia: prevale la soggettività passiva
L'Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione prospettata dal contribuente. Secondo il parere, la mancanza di un arricchimento finale per la società non giustifica la non imponibilità in assenza di una specifica norma di legge.
I punti chiave della decisione includono:
natura novativa dell'accordo: l'atto transattivo ha estinto il giudizio e ogni reciproca pretesa, configurandosi come una fonte di reddito autonoma;
qualificazione come sopravvenienza: ai fini IRES, la somma è qualificabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del TUIR;
rilevanza IRAP: ai fini IRAP, l'importo assume piena rilevanza in quanto iscrivibile nella voce A.5 del conto economico ("altri ricavi e proventi"), che concorre alla formazione della base imponibile.
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la società mantiene inalterata la propria soggettività passiva fiscale anche durante la procedura concordataria. Di conseguenza, l'importo ricevuto deve concorrere alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta, indipendentemente dall'obbligo di versare poi tali somme ai creditori sociali in esecuzione del piano omologato.
Fonte: Risp. AE 1 aprile 2026 n. 96
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