DL Fiscale: stop al cumulo dal 2027
L’art. 2 DL 38/2026 (DL Fiscale) ha introdotto, con riferimento alle persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 2027, il divieto di cumulo tra il regime dei neo-residenti (disciplinato dall’art. 24-bis TUIR) e il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (disciplinato dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023).
A differenza di quanto avveniva in passato in relazione alla possibilità di cumulare il previgente regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) con quello dei neo-residenti, a seguito dell’introduzione del nuovo regime degli impatriati il Legislatore della Delega Fiscale non ha aggiornato in un primo momento la disposizione normativa (art. 1 c. 154 L. 232/2016) che prevedeva tale divieto di cumulo, ma lo ha fatto solo ora con il decreto fiscale in analisi. In buona sostanza, tutti coloro che si trasferiranno in Italia ed opteranno per la c.d. flat tax di 300.000 euro sui redditi di fonte estera, non potranno più beneficiare, in contemporanea, delle agevolazioni previste dal nuovo regime degli impatriati.
Per coloro che trasferiranno la residenza fiscale entro il periodo d’imposta 2026, la possibilità di cumulo tra il nuovo regime a favore dei lavoratori impatriati e quello dei neo-residenti è invece confermata da una serie di elementi.
In primo luogo, la disposizione normativa in analisi interviene solo per il futuro, a conferma che sino ad ora non sussisteva alcun divieto di cumulo tra i due regimi.
In secondo luogo, è stata la stessa Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una risposta a interpello non ancora pubblicata, a confermare la possibilità di cumulo tra i due regimi agevolativi, prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento. La novità normativa non fa altro che rafforzare la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base del noto brocardo latino “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, in relazione al precedente mancato aggiornamento della disposizione che contiene il divieto di cumulo.
In terzo luogo, il tema della cumulabilità del nuovo regime degli impatriati con altri regimi agevolativi è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 16/2025 e la conclusione in merito all’assenza di un divieto di cumulo tra diversi regimi agevolativi è stata la medesima anche in tale differente contesto.
In tale occasione è stato infatti confermato che è possibile cumulare le agevolazioni del regime dei docenti e ricercatori (art. 44 DL 78/2010) con il nuovo regime degli impatriati in quanto la disposizione che prevedeva in passato il divieto di cumulo tra il previgente regime degli impatriati e quello dei docenti e ricercatori, ossia il decreto MEF 26 maggio 2016, non è stata oggetto di modifica a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime a favore degli impatriati. Il Decreto Fiscale, che non introduce alcun divieto di cumulo in relazione al diverso ambito dei docenti e ricercatori che intendono beneficiare anche del nuovo regime degli impatriati, conferma pertanto che in tale diverso ambito il cumulo tra i due regimi è ancora possibile e lo sarà fino a che il legislatore non interverrà con l’introduzione di un espresso divieto normativo.
Impatriati, espatriati e transfrontalieri: il nuovo E-Magazine di QuotidianoPiù
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L'E-Magazine è suddiviso in tre macro-categorie:
Regime degli impatriati
Il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati è stato introdotto dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023, che ha modificato in modo significativo le condizioni di accesso e soprattutto la durata del regime. In base alla nuova normativa, fatte salve rare eccezioni, le agevolazioni trovano applicazione per 5 periodi d’imposta. Non è stata infatti riproposta la possibilità di prorogare l’agevolazione per un ulteriore quinquennio, al ricorrere di determinate condizioni. Il nuovo regime prevede una riduzione della base imponibile pari al 50% dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di lavoro autonomo (derivanti dall’esercizio di arti e professioni) prodotti in Italia, percentuale che può salire al 60% in presenza di figli minori, entro il limite massimo annuale di reddito agevolabile pari a 600.000 euro.
Gestione del lavoro dipendente prestato all’estero (espatriati)
Lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero da parte dei lavoratori dipendenti comporta una serie di implicazioni sia fiscali che previdenziali. In primo luogo, in tutti quei casi in cui trovano applicazione le c.d. retribuzioni convenzionali, si pone innanzitutto il problema del corretto inquadramento del lavoratore nell’ambito delle tabelle oggetto di aggiornamento annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di calcolare correttamente la base imponibile sulla quale determinare le imposte dovute. Inoltre, nell’ambito del distacco transazionale devono essere rispettate tutta una serie di norme previdenziali, anche di fonte internazionale, al fine di adempiere correttamente agli obblighi contributivi.
Lavoratori frontalieri
Nei confronti dei lavoratori frontalieri, che svolgono la propria attività nelle zone di frontiera, trova applicazione uno specifico regime tributario che trova la propria fonte non solo nella normativa italiana, ma anche nell’interazione tra la disciplina domestica e gli Accordi bilaterali stipulati dall’Italia. In tale contesto, l’Accordo Italia-Svizzera prevede tutta una serie di peculiarità che sono state oggetto di una serie di recenti modifiche.
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Valentino Tamburro
- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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