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La riforma del regime "Controlled Foreign Companies"

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 31 marzo 2026 n. 106520, ha ridisegnato il perimetro del regime semplificato per le CFC (società estere controllate), recependo le ultime novità introdotte dal Decreto Legge n. 84/2025. La principale novità risiede nella possibilità per le aziende italiane di optare per un prelievo forfettario del 15% sull’utile contabile netto delle proprie controllate, evitando così il monitoraggio analitico del carico fiscale estero.

Requisiti di accesso: bilanci certificati e "passive income"

Non tutte le società controllate possono accedere al beneficio. Il provvedimento stabilisce due condizioni fondamentali che devono coesistere:

  • natura dei proventi: oltre un terzo dei ricavi della controllata deve derivare da "passive income" (rendite passive);
  • trasparenza contabile: i bilanci della società estera devono essere sottoposti a revisione e certificazione da parte di professionisti autorizzati nel Paese di residenza.

Se anche una sola controllata che genera redditi passivi non dispone di un bilancio certificato, l’intero gruppo decade dalla possibilità di esercitare l’opzione semplificata.

Durata, rinnovo e revoca dell’opzione

L'adesione al regime deve essere comunicata tramite il Quadro FC della dichiarazione dei redditi. Una volta attivata, la scelta:

  • ha una validità triennale ed è irrevocabile per l'intero periodo;
  • si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo esplicita revoca nel quarto anno;
  • si estende "per trascinamento" anche alle nuove società acquisite durante il triennio, a patto che rispettino i requisiti.

Per chi aveva già aderito secondo le regole del 2024, il provvedimento garantisce la continuità della scelta fino al termine del triennio originale.

Determinazione della base imponibile

Il calcolo della tassazione al 15% si basa sull'utile risultante dai principi contabili del bilancio consolidato (o d'esercizio, in mancanza del primo). La norma specifica che dal computo vanno escluse le rettifiche di consolidamento, le svalutazioni e gli accantonamenti a fondi rischi. L'imposta risultante non è deducibile ai fini IRPEF/IRES o IRAP e deve essere versata proporzionalmente alla quota di partecipazione del controllante residente.

Il bivio del monitoraggio fiscale

Un punto cruciale riguarda la gestione dei valori fiscali in caso di uscita dal regime. L’azienda ha due strade:

  • monitoraggio interrotto: Se il contribuente smette di tracciare i valori fiscali durante il triennio, alla fine del regime opzionale i valori ripartiranno da zero e le perdite pregresse andranno perse;
  • monitoraggio continuo: Per conservare perdite residue, eccedenze di interessi o aggiornamenti fiscali, è necessario continuare a monitorare analiticamente i redditi della controllata anche durante il periodo di vigenza dell'imposta sostitutiva.

Le nuove disposizioni hanno valore retroattivo per i soggetti "solari", applicandosi a partire dal periodo d'imposta iniziato il 1° gennaio 2024.

Fonte: Provv. AE 31 marzo 2026 n. 106520

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Daniela Vetere

- Avvocato (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T)

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