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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 88 del 30 marzo 2026, chiarisce che il credito IVA annuale o infrannuale maturato da un Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione orizzontale per estinguere debiti tributari o contributivi dei singoli partecipanti, neppure se uno di questi riveste il ruolo di consolidante fiscale ai fini IRES. Il credito del Gruppo potrà quindi essere utilizzato solo tramite richiesta di rimborso, al ricorrere dei presupposti dell’art. 30 DPR 633/72, oppure ceduto a terzi, inclusi i partecipanti, secondo le regole civilistiche sulla cessione del credito.

Il caso trae origine dall’istanza presentata dalla società ALFA, rappresentante del Gruppo IVA “GRUPPO IVA: BETA” e, al contempo, consolidante fiscale. A partire dal 2025 il Gruppo ha iniziato a maturare un ingente credito IVA mensile, destinato – secondo le stime – a superare a fine anno i 3 milioni di euro, anche in considerazione del fatto che nel 2026 si formerà ulteriore credito. 

L’istante chiedeva se l’eccedenza a credito emergente dalla dichiarazione IVA 2026 (anno 2025) del Gruppo potesse essere non solo chiesta a rimborso, ma anche “ceduta” al consolidato fiscale tramite la compilazione del rigo VX6 del modello IVA, ritenendo che il divieto di compensazione di cui all’art. 4 c. 4 DM 6 aprile 2018 non si estendesse a tale ipotesi.

Nel ricostruire il quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate richiama la disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del DPR 633/72 e nel DM 6 aprile 2018, che configura il Gruppo come autonomo soggetto passivo dotato di propria partita IVA, distinto dai singoli partecipanti. In tale prospettiva, l’art. 4 c. 3 e 4 DM 6 aprile 2018 vieta espressamente: da un lato, la compensazione dei debiti IVA del Gruppo con crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti; dall’altro, l’utilizzo in compensazione del credito IVA del Gruppo con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti stessi.

Richiamando, infine, la Ris. AE 140/E del 2017, l’Agenzia ribadisce che la compensazione orizzontale presuppone la coincidenza soggettiva tra titolare del credito e del debito, salvo specifiche deroghe di legge. La regola applicabile, ribadita dalla risposta in commento, è dunque che il credito IVA del Gruppo IVA non può essere usato per compensare debiti del consolidato fiscale, ma solo chiesto a rimborso o ceduto, anche ai partecipanti, ai sensi dell’art. 6 c. 5 DM 6 aprile 2018 e degli artt. 1260 e s. c.c.

Fonte: Risp. AE 30 marzo 2026 n. 88

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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