
venerdì 12/12/2025 • 06:00
La sentenza dell'11 dicembre della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-796/23, originata nella Repubblica Ceca, intende accertare chi sia da considerare soggetto passivo di imposta o in subordine debitore di imposta, in una situazione connessa a una peculiarità del diritto di quel Paese, secondo cui, dal punto di vista civilistico, si determina un'associazione di persone priva di personalità giuridica.
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Una società locale firmava i documenti contrattuali per conto di tre società stabilite negli USA, che però fornivano i servizi (connessioni a Internet) direttamente ai clienti finali. Nella specie il fisco della Repubblica Ceca si era attivato perché le succursali delle società americane avevano incassato i proventi di tale attività, senza evidentemente onorare i propri debiti a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Basandosi sulla disposizione civilistica sopra ricordata, il fisco si rivolge unicamente alla società locale, qualificandola come “delegata” delle tre società estere.
Un quesito del giudice remittente riguarda la possibile formazione di un “gruppo IVA”, come unico soggetto d'imposta.
La risposta è ovviamente negativa, perché – come abbiamo visto nel nostro Paese – la formazione del gruppo IVA deve essere espressamente prevista dalla legge nazionale, previa consultazione delle autorità fiscali europee, e soggetta non pochi adempimenti formali. Ovvero non può esistere un gruppo IVA di fatto.
Superata questa impostazione, i giudici del Lussemburgo passano ad esaminare se sia rilevante ai fini IVA la norma nazionale che qualifica questo insieme di soggetti come una società di fatto.
La sentenza esclude che questa norma nazionale possa avere rilevanza ai fini IVA. Costante giurisprudenza della Corte ribadisc...
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Vincenzo Cristiano
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