Ai fini IVA, non sono considerate cessioni di beni, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72, i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.
Ne deriva la totale estraneità dell’operazione di conferimento dal campo di applicazione dell’imposta in esame.
Al contrario, il conferimento di un singolo bene ovvero di un complesso di beni che non configurano un’azienda, comporta l’assoggettamento ad IVA.
In caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa), quindi, la società conferitaria subentra in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito. Tuttavia, occorre distinguere le varie ipotesi che si possono verificare con riguardo alla presentazione della dichiarazione IVA. Di seguito vengono illustrate.
1° caso: conferimento avvenuto durante l’anno con estinzione del conferente.
È questa l’ipotesi in cui la società conferitaria deve presentare il modello IVA composto dal frontespizio e da tanti moduli quanto sono i soggetti che hanno partecipato all’operazione. Nell’unico frontespizio si indicano i dati della società conferitaria. Nel modulo relativo alla società conferitaria si compilano tutti i quadri...
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