Ai fini IVA, non sono considerate cessioni di beni, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72, i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.
Ne deriva la totale estraneità dell’operazione di conferimento dal campo di applicazione dell’imposta in esame.
Al contrario, il conferimento di un singolo bene ovvero di un complesso di beni che non configurano un’azienda, comporta l’assoggettamento ad IVA.
In caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa), quindi, la società conferitaria subentra in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito. Tuttavia, occorre distinguere le varie ipotesi che si possono verificare con riguardo alla presentazione della dichiarazione IVA. Di seguito vengono illustrate.
1° caso: conferimento avvenuto durante l’anno con estinzione del conferente.
È questa l’ipotesi in cui la società conferitaria deve presentare il modello IVA composto dal frontespizio e da tanti moduli quanto sono i soggetti che hanno partecipato all’operazione. Nell’unico frontespizio si indicano i dati della società conferitaria. Nel modulo relativo alla società conferitaria si compilano tutti i quadri inerenti alla propria attività, riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto conferente nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuto il conferimento. Si compilano, inoltre, i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione.
Nel modulo relativo al soggetto conferente, si compilano tutti i quadri inerenti all’attività dallo stesso esercitata, comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate nella prima frazione dell’anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente a quello del conferimento. Nel rigo VA1, campo 1, si indica la partita IVA del soggetto conferente cui il modulo si riferisce.
Il soggetto conferente non presenta la dichiarazione IVA.
2° caso: conferimento avvenuto durante l’anno senza estinzione del conferente.
In questa sede occorre distinguere se c’è stata o meno cessione del debito o credito IVA. Ne consegue che:
3° caso: conferimento avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione IVA.
Poiché per l’intero anno il conferente ha esercitato l’attività si possono verificare due ipotesi.
Con la prima, si verifica l’estinzione del soggetto conferente e, quindi, la società conferitaria deve presentare oltre alla propria dichiarazione anche quella per conto del soggetto conferente, sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest’ultimo soggetto. Nella dichiarazione si indicano i dati del soggetto estinto (conferente) nella parte riservata al contribuente, mentre, per i dati della conferitaria, si compila il riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice carica.
La seconda ipotesi contempla il conferimento senza estinzione del soggetto conferente. In questo caso ogni soggetto coinvolto nell’operazione di conferimento presenta la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.
Rettifica della detrazione
Da ultimo, l’Amministrazione Finanziaria, con Circ. del 29 febbraio 1996, n. 50, è intervenuta in tema di rettifica della detrazione in casi di trasformazioni sostanziali soggettive, tra le quali rientra anche il conferimento d’azienda, chiarendo che, agli effetti delle rettifiche previste dall’art. 19-bis2 DPR 633/72, per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive ha precisato che, tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo.
Pertanto, la società dichiarante (ad esempio la società conferitaria) deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l’ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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