Un’impresa di medie dimensioni avvia un processo di accentramento della funzione amministrativa. Un addetto paghe in forza presso una succursale riceve di conseguenza la comunicazione di trasferimento alla sede principale (distante circa 85 km).
Il lavoratore contesta la misura, rilevando che:
Non risulta, inoltre, che l’azienda abbia svolto una verifica circa la sussistenza di alternative meno gravose (redistribuzioni, riassegnazioni, modalità ibride).
Il dipendente dunque impugna il trasferimento, chiedendo dichiararsi l’illegittimità dello stesso e la riassegnazione alla sede di provenienza, oltre al ristoro dei maggiori oneri sostenuti.
Quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 2103 c.c. consente il trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva, solo se sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. In proposito, il controllo di legittimità non riguarda tanto l’opportunità della scelta, quanto la sua effettività: occorrono ragioni concrete e attuali, riferite alla specifica posizione e adeguatamente documentate, la cui prova grava sul datore; inoltre, non bastano formule di stile né motivazioni costruite a posteriori.
Si ha trasferimento quando lo spostamento comporta il passaggio definitivo a un’unità produttiva diversa, intesa come articolazione dotata di autonomia organizzativa e funzionale; gli spostamenti all’interno della stessa unità restano invece nell’alveo del potere direttivo del datore di lavoro, fermo il rispetto dell’equivalenza delle mansioni.
Restano comunque fermi i doveri di correttezza e buona fede in capo all’azienda e, quando ricorrono, le tutele speciali (ad esempio quelle connesse all’assistenza ex L. 104/1992) che impongono un bilanciamento non meramente formale degli interessi in gioco.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, richiede che il datore dia conto delle alternative realistiche e delle ragioni per cui soluzioni meno gravose – come riposizionamenti interni, scambi di mansione o una diversa organizzazione dei turni, anche con strumenti a distanza – non fossero praticabili. L’assenza di un’istruttoria in tal senso, soprattutto a fronte di posti di lavoro liberi (cd. vacancies) o di nuove assunzioni in loco, è indice rivelatore della non effettività della causale.
Coerentemente con questi principi, il Tribunale di Pistoia (sentenza 25 settembre 2021, n. 135) ha ritenuto illegittimo un trasferimento fondato su esigenze organizzative non dimostrate, valorizzando la mancanza di riscontri oggettivi e la presenza di elementi contrari (posizioni disponibili, nuove assunzioni), senza richiedere la prova di un’“inevitabilità” assoluta della scelta.
La soluzione
Nel caso esaminato, il trasferimento non supera la verifica della citata effettività del provvedimento. La motivazione aziendale è generica e non illustra un progetto di accentramento che renda necessario spostare proprio quella posizione.
Gli elementi emersi – una posizione compatibile rimasta scoperta e nuove assunzioni su profili analoghi nella "vecchia" sede, nonché l'assenza di una valutazione di soluzioni meno onerose (redistribuzioni, riassegnazioni interne, modalità ibride) – smentiscono poi l’inevitabilità del provvedimento.
Il giudice, pertanto:
La decisione chiarisce che le “comprovate ragioni” di cui all’art. 2103 c.c. non possono ridursi a motivazioni vaghe: servono dati, un nesso funzionale con la posizione specifica e un serio scrutinio delle alternative; solo quando queste risultino impraticabili, lo spostamento di sede del dipendente può reputarsi legittimo.
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- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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