Assonime, con la Nota Studi n. 4/2026, ha analizzato l’attuazione della Dir. UE 2025/25 sulla digitalizzazione del diritto societario, tracciando le possibili linee di recepimento nell’ordinamento italiano.
La direttiva, entrata in vigore il 30 gennaio 2025 e da recepire entro il 31 luglio 2027, interviene sulla Dir. UE 2017/1132 con l’obiettivo di rafforzare la digitalizzazione dei registri delle imprese, migliorare l’affidabilità delle informazioni societarie e facilitare l’operatività transfrontaliera delle imprese, soprattutto delle PMI.
La nota colloca la riforma nel più ampio disegno europeo di completamento del mercato unico e di transizione digitale, in coordinamento con il Capital Markets Union Action Plan, la Bussola per il digitale 2030 e la proposta di “EU Inc.”, il c.d. 28° regime opzionale di diritto societario europeo, nonché con il progetto di European Business Wallet. Ne emerge un ecosistema multilivello: registri sempre più interoperabili, identità digitale d’impresa e nuovo statuto societario europeo.
Quattro i punti d’intervento analizzati da Assonime. Anzitutto, il rafforzamento dei controlli preventivi di legalità su atti costitutivi, statuti e relative modifiche: la direttiva definisce per la prima volta il contenuto minimo del controllo, che deve riguardare profili formali e sostanziali e valere sia per costituzioni online sia tradizionali. Per l’Italia, dove il controllo notarile è già strutturalmente sostanziale, Assonime ritiene il sistema sostanzialmente allineato, ma segnala l’opportunità di esplorare procedure online semplificate e a basso costo basate su modelli standard e identità digitale qualificata.
Il secondo punto riguarda i nuovi obblighi pubblicitari sui gruppi societari, incentrati sulle società tenute al bilancio consolidato. La direttiva impone la pubblicazione, nel registro, di informazioni su capogruppo (UE o extra-UE) e controllate, con aggiornamento periodico. Per l’Italia si prospetta un coordinamento con la disciplina sulla direzione e coordinamento ex artt. 2497 ss. c.c.
Il terzo punto riguarda l’introduzione di due nuovi strumenti: il certificato UE delle società, la prova standardizzata dell’esistenza e di alcune informazioni essenziali e la procura digitale UE, destinata a operare tramite EUDI wallet per specifiche operazioni transfrontaliere (costituzioni, succursali, trasformazioni, fusioni e scissioni). Assonime evidenzia i nodi del recepimento: efficacia giuridica e valore probatorio del certificato, durata temporale (ragionevolmente limitata a 15 giorni) e platea dei soggetti legittimati a richiederlo, che nel nostro sistema dovrebbe restare aperta a chiunque.
Infine, la nota esamina il potenziamento del sistema BRIS: ampliamento delle informazioni accessibili, collegamento con BORIS e IRI e, soprattutto, registrazione online delle succursali secondo il principio “once only”, senza possibilità per lo Stato ospitante di richiedere nuovamente documenti già presenti nel registro di origine. Assonime richiama le criticità legate al valore giuridico delle risultanze dei registri esteri e suggerisce di preservare adeguati presidi di controllo nazionali, pur nel rispetto delle nuove regole europee e della logica di interoperabilità.
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