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In questo periodo si stanno intensificando i controlli dell’A.F. volti reprimere condotte fraudolente o ad intercettare irregolarità commesse dai contribuenti che hanno beneficiato del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio. L’ingente numero di interventi edili realizzati tra il 2020 e il 2025 ha innescato una notevole attività accertativa da parte degli uffici finanziari che stanno intraprendendo molteplici percorsi di indagine: tra questi controlli merita menzione quello a cui sono stati sottoposti i c.d. General Contractor appaltatori che hanno operato in ambito Superbonus 110% con lo strumento dello sconto in fattura per i quali l’A.F. ha fino ad ora ritenuto non agevolabile e non rientrante nello sconto in fattura il loro margine di guadagno derivante dal corrispettivo addebitato ai committenti rispetto ai corrispettivi percepiti dai   subappaltatori: in caso di affidamento dei lavori in sub-appalto, cioè, il margine dell’appaltatore General Contractor è stato qualificato dai verificatori quale corrispettivo per l’attività di mero coordinamento dei sub-appaltatori - e non quale corrispettivo per le opere edili affidate dal committente - con contestuale disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente non afferente ad interventi edili e della possibilità di beneficiare dello sconto in fattura.

Tale contestazione traeva origine da un’errata e ristrettiva interpretazione di legge che ha indotto anche l’ANCE ad emanare nel febbraio 2026 un’esplicita richiesta di un chiaro indirizzo operativo che consentisse di superare definitivamente le criticità riscontrate.

Il rilievo in discussione ha coinvolto le imprese di costruzioni operanti tramite lo strumento dello sconto in fattura che, oltre alla qualifica di appaltatrici ex art. 1655 c.c. degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di mandatarie del committente (General Contractor) per gestire i rapporti contrattuali e/o di pagamento con tutti i vari professionisti coinvolti nei lavori.

De facto, al loro classico ruolo di appaltatrici si affiancava, per prassi commerciali che rispondevano ad una esigenza di semplificazione consentendo al committente di avere un unico referente per la realizzazione delle opere, il ruolo di mandatario del committente a cui veniva offerto un servizio completo nell’ambito di una complessa ristrutturazione con bonus 110%. Infatti, molte imprese edìli si sono proposte sul mercato non solo come appaltatori per l’esecuzione degli interventi agevolati, ma anche come referenti unici per lo sconto in fattura, con riferimento sia ai corrispettivi propri sia a quelli degli altri fornitori di prestazioni agevolate.

Come ben spiegato dall’ANCE tale ruolo integrato è stato definito  General Contractor Superbonus con lo specifico fine di valorizzare la natura integrata della nuova offerta: non solo quella di realizzo in appalto dei lavori ad esse affidati, con applicazione in fattura dello sconto sul corrispettivo sulle spese addebitate per le prestazioni proprie, ma anche quella di coordinamento di tutti i professionisti le cui prestazioni sono funzionali alla progettazione, esecuzione e ultimazione dei lavori e/o alla maturazione in relazione ad essi del Superbonus e alla sua fruizione mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, con applicazione in fattura dello sconto sul corrispettivo anche sulle spese da essi addebitate per le loro prestazioni.

In realtà, fin da subito, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito in più occasioni la legittimità dello schema contrattuale sopra descritto e, anche in ottica accertativa, aveva chiarito con la circolare n. 23/E del 2022 (par 6.1), che alcune attività potessero essere svolte da un soggetto in veste di General Contractor, identificabile anche in un’impresa già operante nei settori della riqualificazione energetica ed edilizia che, in taluni casi, subappalta la gestione di una parte o dell’intero intervento gestendo, comunque, anche i rapporti con i professionisti e i tecnici.

Tale ricostruzione era servita all’A.F. per chiarire che l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento e per lo sconto in fattura applicato non potesse rientrare tra le spese ammesse al Superbonus, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. Non risultava dunque ammesso alla detrazione “alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal General Contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili”.

In sintesi:

  • General Contractor puro = mero coordinamento amministrativo = spese non detraibili.
  • General Contractor appaltatore = esecuzione dei lavori, referente unico con assunzione di rischi = spese detraibili.

La risoluzione alla distorsione interpretativa nelle verifiche degli accertatori

È sorto quindi un filone accertativo secondo cui sarebbe indetraibile ai fini del bonus 110% il maggior corrispettivo (ossia il margine) addebitato ai committenti dal General Contractor “appaltatore” rispetto al corrispettivo a esso addebitato dai subappaltatori.

Tali rilievi muovevano principalmente dalla constatazione che l’impresa appaltatrice, che aveva svolto anche il ruolo di “General Contractor Superbonus”, avesse realizzato le opere in tutto o in parte mediante affidamento in subappalto ad altre imprese e dunque il margine dell’impresa appaltatrice, rispetto ai corrispettivi dei subappalti che le venivano addebitati dai subappaltatori, non poteva costituire per il committente spesa detraibile (quindi, spesa “da scontare”), in quanto margine conseguito dall’impresa appaltatrice per il mero coordinamento dei subappaltatori e per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo.

Ebbene, la nota operativa diramata agli uffici sembrerebbe avere corretto tale impostazione per chiarire invece che non si può confondere l’appaltatore che subappalta diversi servizi con la figura del mero coordinatore dei subappaltatori e che, anche quando la fattura del General Contractor reca esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza specificare l’eventuale voce di costo riferita all’eventuale attività di coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura non è possibile riqualificare tout court i compensi  ricevuti quali importi per opere appaltate in compensi ricevuti per servizi di mero coordinamento o gestione dello sconto.

In virtù di questo nuovo chiarimento dovrebbero interrompersi le prassi accertative sopra richiamate in materia di “General Contractor Superbonus” che non avevano fondamenti giuridici e stavano creando non poche preoccupazioni alla maggior parte dei General Contractor nonostante avessero operato conformemente al dettame normativo e agli stessi documenti di prassi dell’A.F.

la stessa Agenzia aveva riconosciuto che tale soggetto, nello svolgere le attività di coordinamento generale, oltre che eseguire direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi, in alcuni casi addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato con il committente e, dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso.

Tale ricostruzione serviva all’A.F. per chiarire che l’eventuale corrispettivo corrisposto al General Contractor per l’attività di “mero” coordinamento e per lo sconto in fattura applicato, non potesse rientrare tra le spese ammesse al Superbonus, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. Non risultava dunque ammesso alla detrazione “alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal General Contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili”.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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