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Il meccanismo del credito d’imposta

L’ordinamento tributario (art. 165 TUIR) prevede strumenti finalizzati al riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero allo scopo di eliminare fenomeni di doppia imposizione. In particolare, con riferimento alle persone fisiche, la disciplina di riferimento stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Con riferimento alle modalità di calcolare la detrazione, la normativa distingue le seguenti ipotesi:

  • se il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. La normativa prevede comunque la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo: l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo;
  • se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione - tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero - e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

L’indirizzo giurisprudenziale più favorevole ai contribuenti non rinviene nella disciplina un termine decadenziale ma solo prescrizionale (art. 2946 c.c.) ispirandosi, sul piano internazionale,  all’art. 23 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni il quale prevede il riconoscimento del credito di imposta “se un residente di uno Stato contraente possiede redditi ...che, in conformità alle disposizioni della… Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente”, senza la previsione di particolari formalità.

Il caso giurisprudenziale

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento scaturente dal controllo formale sulla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2018 (Mod. Unico PF 2019) con il quale era stato disconosciuto il credito relativo ad imposte pagate all’estero (Mozambico) per redditi ivi prodotti, in quanto il credito si riferiva all’anno 2013.

L’Ufficio, in punto di decadenza, ricordava come, nel rispetto della disciplina domestica, la detrazione per imposte pagate all’estero non possa essere richiesta in una qualsiasi dichiarazione successiva a quella relativa al periodo d’imposta di produzione del reddito o di pagamento dell’imposta estera.

In sede di ricorso, il contribuente riteneva che l’indicazione nel Mod. 730/2019 del credito d’imposta relativo alle imposte assolte all’estero nel 2013 doveva considerarsi tempestiva e rispettosa della prescrizione del principio di competenza previsto dal comma 4 dell’art. 165 TUIR il quale consente di riliquidare l’imposta netta dell’anno cui è riferibile il credito d’imposta. Sul punto, precisava di non avere utilizzato la detrazione del credito per ridurre l’imposta dovuta sui redditi 2018 ma di aver riportato nel Quadro G del Modello 730/2019 il credito derivante dalle imposte versate all’estero determinato per l’anno 2013 ed indicato nell’apposito quadro della dichiarazione (Quadro G – Sez. III - Rigo G4).

L’inesistenza di un termine decadenziale

I giudici territoriali hanno deciso di annullare la ripresa fiscale e, conseguentemente, di riconoscere al contribuente del diritto di credito con un richiamo alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione:

  • l’obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165 c. 8 TUIR) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117 c. 1 Cost.; Cass. 9 settembre 2024 n. 24205);
  • in base ad un orientamento consolidatosi in sede di legittimità, il credito spetta anche se non indicato nella dichiarazione del periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto ai sensi del citato art. 165 c. 4 TUIR, poiché quest’ultima disposizione non prevede alcun termine decadenziale con la conseguenza che il credito può essere fatto valere anche successivamente, purché entro il termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 c.c. (Cass. 23 aprile 2025 n. 10642; Cass. 13 aprile 2025 n. 9671).

Fonte: CGT II Lombardia 18 marzo 2026 n. 608

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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