Introduzione e quadro normativo di riferimento
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 ha introdotto un nuovo credito d'imposta a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up innovative. La norma primaria ha trovato attuazione con il Decreto del MIMIT del 26 maggio 2025, che ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell'incentivo, nonché le procedure di verifica, controllo e recupero dei benefici indebitamente fruiti. L'iter si è poi completato con il DM 13 marzo 2026.
Ambito soggettivo: chi può beneficiare dell'agevolazione
Il beneficio è riservato agli incubatori certificati e agli acceleratori certificati (ex art. 25, c. 5, D.L. 179/2012) regolarmente iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese. L'iscrizione in questa sezione non rappresenta un mero adempimento formale, ma è sostanziale per l'accesso al credito. L'art. 4 del DM 26 maggio 2025 ha individuato le condizioni soggettive che i richiedenti devono soddisfare alla data di presentazione dell'istanza. In primo luogo, è richiesta la regolare costituzione al Registro delle Imprese. Viceversa, sono esclusi dal beneficio i soggetti in difficoltà finanziaria, quelli assoggettati a procedure concorsuali con finalità liquidatoria (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) nonché i destinatari di sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Ulteriori cause di esclusione riguardano i soggetti che:
si trovano in condizioni ostative alla concessione di agevolazioni pubbliche, con particolare riferimento alla regolarità fiscale e contributiva e al rispetto della normativa antimafia;
hanno ricevuto e non rimborsato, né depositato in un conto bloccato, aiuti pubblici dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
Ambito oggettivo: gli investimenti agevolabili
L'agevolazione ha ad oggetto gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative, nel rispetto della definizione dettata dall'art. 25, c. 2, del D.L. 179/2012. Gli investimenti possono essere effettuati in forma sia diretta (mediante sottoscrizione o acquisto di quote o azioni della start-up) sia indiretta (per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di società di capitali aventi come oggetto esclusivo o prevalente l'investimento in start-up innovative). Il credito d'imposta è commisurato all'8% dell'investimento effettuato. L'importo massimo dell'investimento agevolabile è fissato in 500.000 euro per ciascun beneficiario e per ciascun periodo d'imposta, a decorrere dall'esercizio 2025. Trattandosi di una misura di aiuto di Stato, il credito è concesso nei limiti del Regolamento de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, ora aggiornato al Regolamento UE n. 2831/2023), che fissa il massimale complessivo di 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.
Un elemento qualificante dell'agevolazione è il vincolo di mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di tre anni. L'eventuale dismissione anticipata della partecipazione prima del decorso del triennio comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione del credito fruito, maggiorato di interessi e sanzioni. L'avvenuta realizzazione dell'operazione deve essere certificata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del Registro dei revisori legali.
La procedura di accesso al credito d'imposta
Il DM 26 maggio 2025 ha affidato la gestione operativa della misura a Invitalia S.p.a., individuata quale soggetto gestore incaricato di ricevere le istanze, effettuare le verifiche preliminari di ammissibilità e trasmettere gli esiti al MIMIT per il completamento dell'istruttoria. Con il DM 13 marzo 2026, il MIMIT ha adottato le disposizioni operative che completano il quadro procedurale, determinando la data di apertura degli sportelli e le modalità di trasmissione delle domande. In particolare, a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026 è possibile presentare le istanze di accesso al credito d'imposta tramite PEC all'indirizzo creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, compilando l'apposito modulo di domanda contenuto nell'Allegato A al DM 13 marzo 2026. Il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'incubatore o acceleratore richiedente.
La presentazione delle istanze rimane aperta fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1,8 miliardi di euro annui. Il criterio di priorità adottato è quello cronologico: rileva esclusivamente l'ordine di presentazione delle domande, secondo un approccio "click day" mediato dalla procedura PEC.
Modalità di utilizzo del credito e vincoli operativi
Il credito d'imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 (ex art.10, c. 3, DM 26 maggio 2025). L'agevolazione non è rimborsabile e non può essere ceduta o trasferita a terzi. Il credito è utilizzabile solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento e nei limiti annuali previsti dal regime de minimis. L'incapienza del credito rispetto ai debiti compensabili in un dato periodo non genera alcun diritto al rimborso, ma il credito residuo può essere riportato ai periodi d'imposta successivi fino al suo completo utilizzo.
Adempimenti dichiarativi: il quadro RU e il codice credito "U7"
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato riconosciuto, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (ex art. 9, c. 4, DM 26 maggio 2025 e art. 6, c. 2, DM 13 marzo 2026). L'indicazione nella dichiarazione dei redditi costituisce condizione di fruibilità del credito. A tal fine, le istruzioni al quadro RU del modello REDDITI SC 2026 hanno introdotto il nuovo codice credito "U7". È importante ricordare che l'omessa indicazione del credito nel quadro RU non ne comporta automaticamente la perdita definitiva, ma espone al rischio di contestazioni in sede di controllo.
Cause di decadenza, controlli e recupero del beneficio
Il DM 26 maggio 2025 disciplina in modo analitico le ipotesi di decadenza dal beneficio. La principale causa è rappresentata dalla cessione dell'investimento prima del decorso del triennio minimo. Ulteriori cause di decadenza sono costituite da:
la perdita dei requisiti da parte della start-up partecipata;
la presentazione di dichiarazioni false o di certificazioni inesatte;
la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo investimento;
il venir meno, in capo al beneficiario, dei requisiti soggettivi richiesti.
In caso di accertata decadenza o di indebita fruizione del credito, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito d'imposta, maggiorato dei relativi interessi e sanzioni. A seconda della modalità di fruizione indebita, il credito potrà essere qualificato come non “spettante” (sanzione dal 25% al 200% del credito utilizzato, ex art. 13, c. 4, D.Lgs. 471/97) ovvero “inesistente” (sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato, ex art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/97), e il termine di decadenza per l'azione di recupero è esteso a otto anni. Il provvedimento impone infine l'obbligo di conservare la documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a cinque anni. Sul piano penale, l'utilizzo fraudolento del credito d'imposta potrebbe integrare le fattispecie di cui agli artt. 2, 3 e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
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Giuseppe Borriello
- Avvocato - Associate, Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiGraziana Toscano
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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