Il Tribunale europeo, con la sentenza 25 marzo 2026, causa T-221/25, si è espresso sull’ambito applicativo della clausola “standstill” prevista per l’applicazione dell’IVA alle prestazioni di servizi rese dalle agenzie di viaggio per i servizi turistici effettuati al di fuori della UE, in via di principio esenti da imposta.
Descrizione del caso
Un’agenzia di viaggio belga ha venduto viaggi vacanza in nome proprio avvalendosi dei servizi di terzi, compresi alberghi e compagnie aeree.
Alcuni clienti hanno chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA applicata dall’agenzia per i viaggi effettuati al di fuori della UE, ritenendo che le prestazioni fossero esenti a seguito della modifica della normativa IVA nazionale in vigore il 1º gennaio 2000.
Il diniego opposto dall’Amministrazione è stato confermato dai giudici di primo grado e d’appello, per i quali, dal 1º gennaio 2000, le prestazioni di servizi rese delle agenzie di viaggio per i servizi turistici effettuati al di fuori della UE continuano ad essere soggette a IVA, in deroga all’art. 26, par. 3, della VI Direttiva e all’art. 309 della Direttiva n. 2006/112/CE.
Infatti, da un lato, lo Stato belga si è avvalso della clausola “standstill”, prevista dall’art. 28, par. 3, lett. a), della VI Direttiva e dall’art. 370 della Direttiva...
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- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECAlle agenzie di viaggio si applica un regime speciale per l'attività svolta in nome e per conto proprio, con particolare riferimento all'offerta, all'interno e all'esterno del territorio nazionale in cui ha sede l'operat..
Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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