La dinamica dell'infortunio
Un lavoratore, assunto da circa 20 giorni in regime di apprendistato presso una società che si occupava di rimessaggio di barche, era incaricato di eseguire operazioni di levigatura su un albero in acciaio di notevoli dimensioni (spesso 30 cm, lungo oltre 6 metri e del peso di 1.320 kg). Nello spostare dei cunei mobili che bloccavano il cilindro per poterne completare la rotazione, a causa dell'inidoneità dei supporti utilizzati, il pesante manufatto rotolava schiacciandogli il piede sinistro.
In conseguenza del sinistro subiva un gravissimo infortunio che comportava la successiva amputazione della gamba sinistra al terzo medio distale.
La vicenda processuale
La Corte di appello confermava la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro responsabile del reato di cui all'art. 590 c. 1, 2 e 3 c.p. in relazione agli art. 36 c. 1-2, art. 37 c. 1-4, art. 71 c. 2-3 e art. 18 c. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008, per colpa consistita nel non aver provveduto ad informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, oltre che nell'aver messo a disposizione del lavoratore delle attrezzature di lavoro senza prendere in considerazione:
Come ha influito la mancanza di formazione sull'infortunio del lavoratore
La mancanza di formazione ha avuto un ruolo determinante nell'infortunio, venendo individuata dai giudici come una delle cause dirette dell'evento lesivo.
In particolare, l'assenza di un adeguato addestramento influiva sui seguenti aspetti:
In estrema sintesi, la Corte precisava che l'obbligo formativo e i percorsi di affiancamento sono essenziali per la sicurezza e non possono in alcun modo essere sostituiti dal presunto "bagaglio esperienziale" del lavoratore.
Le principali responsabilità del datore di lavoro
I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro, evidenziavano le responsabilità in cui lo stesso era incorso concentrandosi su quattro aspetti fondamentali:
L'imprudenza del lavoratore
L'imprudenza del lavoratore non ha escluso la colpa del datore di lavoro poiché la manovra effettuata dal dipendente rientrava pienamente nelle mansioni a lui affidate e nelle ordinarie modalità operative, motivo per cui non poteva essere considerata una condotta né abnorme né imprevedibile. La Cassazione applicava il principio secondo il quale il datore di lavoro che viene meno ai propri obblighi di informazione e formazione è responsabile dell'infortunio anche se questo è stato innescato dalla negligenza o imprudenza del dipendente.
I giudici stabilivano che l'errore del lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni rappresentava una conseguenza “diretta e prevedibile” proprio dell'inadempienza degli obblighi formativi da parte dell'azienda.
Conclusioni
Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito un principio di responsabilità cruciale: l'inadempimento degli obblighi formativi rende il datore di lavoro responsabile anche qualora il dipendente ponga in essere condotte imprudenti nell'espletamento delle proprie mansioni.
L'infortunio, in questo caso, viene considerato una conseguenza diretta e prevedibile della mancanza di preparazione, escludendo che l'errore del lavoratore possa essere definito un comportamento "abnorme o imprevedibile" da parte del lavoratore.
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Deve affermarsi la sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina infortunistica per il datore di lavoro, anche in presenza di una condotta imprudente o incauta del lavorator..
Cipriano Ficedolo
- Avvocato penalista d’impresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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