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La disciplina del rientro dei lavoratori in Italia ha subìto modifiche con l'entrata in vigore dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023, che, inserito nel più ampio alveo della riforma fiscale, ha introdotto quello che oggi definiamo "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", sostituendo la precedente normativa (art. 16 D.Lgs. 147/2015) con criteri più stringenti ma anche con specifiche tutele per i nuclei familiari.

Con la Risp. AE 20 marzo 2026 n. 82, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un cittadino italiano residente in Finlandia da oltre trent'anni, impiegato come ingegnere del software presso una società locale, intenzionato a trasferirsi in Italia nel 2026 continuando a prestare la propria attività in modalità di lavoro agile (smart working) per lo stesso datore di lavoro finlandese.

Smart working e continuità lavorativa: nessuna barriera all'agevolazione

Uno dei dubbi più frequenti riguardava la possibilità di accedere ai benefici fiscali qualora l'attività lavorativa in Italia venisse svolta per un datore di lavoro straniero senza una stabile organizzazione nel nostro Paese. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce una causa ostativa.

Il principio cardine è quello della territorialità del reddito: ai sensi dell'art. 23 TUIR, i redditi di lavoro dipendente si considerano prodotti in Italia se l'attività è prestata fisicamente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla residenza del soggetto che eroga la remunerazione. Pertanto, il lavoratore che rientra e opera "da remoto" dal proprio domicilio italiano produce reddito agevolabile, a condizione che l'attività sia prestata in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.

I requisiti di accesso: la "barriera" dei tre anni e l'impegno alla permanenza

Per beneficiare della riduzione della base imponibile, il legislatore richiede il rispetto di precisi requisiti soggettivi e oggettivi:

  • residenza estera precedente: il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Nel caso specifico trattato nella risposta, il contribuente superava ampiamente tale limite, risiedendo all'estero da oltre tre decenni;
  • impegno alla permanenza: il beneficiario deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni, pena la decadenza dai benefici e il recupero delle imposte non versate con relativi interessi;
  • elevata qualificazione: il regime è riservato a lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007) o impegnati in attività di ricerca, incluse le tecnologie di intelligenza artificiale.

Un elemento di novità introdotto dal D.Lgs. 209/2023 riguarda i casi di continuità lavorativa con lo stesso gruppo societario. Se il lavoratore continua a prestare attività per lo stesso datore di lavoro estero (o un soggetto dello stesso gruppo), il requisito minimo di permanenza all'estero prima del rientro sale a sei periodi d'imposta (o sette, se il lavoratore era già stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto prima di espatriare).

La riduzione della base imponibile al 40%

Il nuovo regime prevede ordinariamente che il reddito agevolabile (entro il limite annuo di 600.000 euro) concorra alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Tuttavia, questa percentuale è ulteriormente ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o se un figlio nasce (o viene adottato) durante il periodo di fruizione del regime.

La Risp. AE 20 marzo 2026 n. 82 chiarisce un punto cruciale per molti nuclei familiari: la tempistica del rientro dei figli. Nel caso esaminato, i figli del contribuente erano già rientrati in Italia nel 2025 al seguito della madre, ovvero un anno prima del previsto rientro del padre. L'Agenzia ha stabilito che tale circostanza non preclude l'accesso alla maggiore agevolazione (tassazione sul 40%), purché i figli siano residenti in Italia durante il periodo di fruizione del regime da parte del genitore lavoratore.

Inoltre, viene confermato un orientamento di favore: il raggiungimento della maggiore età dei figli durante il quinquennio di agevolazione non determina la perdita del beneficio fiscale maggiorato, che rimane valido fino al termine naturale del periodo agevolato.

Osservazioni

Sebbene il parere dell'Agenzia sia favorevole, l'Amministrazione ricorda che l'interpello non costituisce una verifica dei fatti, ma un'interpretazione normativa basata sulle dichiarazioni del contribuente. Spetta dunque al lavoratore dimostrare l'effettivo trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 TUIR, che dal 2024 definisce la residenza basandosi non solo sull'iscrizione anagrafica, ma anche sulla presenza fisica nel territorio (frazioni di giorno incluse) e sul domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari principali.

In sostanza, il nuovo regime impatriati 2024 si conferma uno strumento flessibile, capace di accogliere le moderne dinamiche del mercato del lavoro globale come lo smart working, pur alzando l'asticella della qualificazione professionale e della stabilità del rientro.

Fonte: Risp. AE 20 marzo 2026 n. 82

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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