La commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali fornisce chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità della L. 146/1990 ai servizi di logistica collegati al trasporto merci su gomma.
La delibera n. 26/88
In particolare, con la delibera di orientamento n. 26/88 dell’11 marzo 2026, la Commissione specifica che le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma sono soggette alla L. 146/1990, allo stesso modo in cui lo sono quelle che riguardano in maniera diretta e specifica l’attività di trasporto merci su gomma.
Ciò comporta che le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto dell’art. 2 c. 1-2 L. 146/1990, e cioè osservando il termine di preavviso, indicando le motivazioni, la durata e le modalità di attuazione dell’astensione collettiva, nonché esperendo previamente le procedure di raffreddamento e conciliazione.
La delibera interviene poi sulle prestazioni indispensabili, confermando quelle già previste dalla disciplina di settore valutata idonea dalla Commissione con delibera del 9 giugno 1994 e recepite nel vigente CCNL:
La delibera supera espressamente le precedenti interpretazioni restrittive, secondo cui la L. 146/1990 si sarebbe applicata alle attività logistiche strumentali al trasporto su gomma solo quando esse avessero riguardato la movimentazione di beni specificamente diretta a garantire l'approvvigionamento di collettività particolarmente meritevoli di tutela, o — con riferimento al rifornimento di generi alimentari — quando le attività fossero programmate con periodicità quotidiana.
La precisazione del 17 marzo
Successivamente, in data 17 marzo 2026, la stessa Commissione ha chiarito con un comunicato pubblicato sul sito web istituzionale, che la delibera in commento si limita a riproporre il dettato normativo che ricomprende, nell’ambito di applicazione della L. 146/1990, tutti i servizi di approvvigionamento dei beni di prima necessità.
Ne consegue che sono servizi pubblici essenziali quelli riferiti alle attività di logistica strumentali al trasporto merci su gomma limitatamente alla movimentazione di beni di prima necessità.
Si evidenzia che le parti sociali, con la sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, hanno autonomamente accolto tale posizione interpretativa sin dal 18 maggio 2021, riconoscendo che il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità comprende, “oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione”.
Fonte: Delibera di orientamento Commissione Garanzia Sciopero 11 marzo 2026 n. 26/88
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