La tematica del confine tra la fattispecie di “cambio appalto” e quella di “trasferimento di azienda” riveste un rilievo centrale nell’ambito della disciplina dell’appalto, per i differenti oneri gravanti sull’appaltatore subentrante a favore del personale occupato nell’appalto.
Una recente sentenza della Corte d'appello di Roma (12 gennaio 2026 n. 4260) ha affrontato il tema stabilendo dei criteri chiari per la qualificazione di tali fattispecie e la relativa prova.
Quadro normativo
Tutte le volte in cui un committente intende affidare un servizio già esternalizzato in appalto ad un nuovo appaltatore, sostituendo il precedente, si pone infatti la questione della tutela del personale impiegato nell’appalto da parte dell’appaltatore uscente.
Il nostro ordinamento prevede, sostanzialmente, due tipologie di tutele differenziate, a seconda delle caratteristiche dell’appalto e delle modalità di subentro. Nello specifico:
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Pasquale Staropoli
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