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La Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025, con l’art. 1, commi 102-110, ha introdotto, a regime, per regioni e enti locali, la possibilità di prevedere definizioni agevolate. Si è concretizzata, in tal modo, la volontà del legislatore della riforma fiscale a cui già lo scorso 9 maggio il Consiglio dei Ministri ha cercato di dare attuazione con l’approvazione, in esame preliminare, del decreto legislativo attuativo degli artt. 13 e 14 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023 in materia di tributi regionali e locali. Il decreto, tuttavia, non è ancora stato oggetto del previsto iter legislativo a causa del disappunto delle autonomie locali su alcune questioni, prima tra tutte quella relativa ai trasferimenti erariali.

Le previsioni della legge di Bilancio 2026

Indipendentemente dalle definizioni agevolate adottate a livello legislativo nazionale, regioni ed enti locali potranno istituire autonomamente forme di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano alle obbligazioni violate. Ciò, non solo in osservanza dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, ma anche – e soprattutto - nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e «con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità» (particolare riguardo, ma non esclusivo). Naturalmente, le definizioni agevolate potranno riferirsi a periodi di tempo circoscritti.

Le definizioni agevolate che le regioni e gli enti locali impositori dovessero disporre potranno riguardare anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.

La nuova disposizione, inoltre, si preoccupa di coordinare, ex ante, eventuali definizioni disposte dalla legge dello Stato che, generalmente, se riguardano i tributi locali si riferiscono esclusivamente alle amministrazioni che riscuotono per il tramite di Agenzia delle entrate-Riscossione, con forme di definizione agevolata di regioni e enti locali che riscuotono direttamente o tramite i concessionari privati di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/97. In tal caso, infatti, potranno essere introdotte analoghe forme di definizione agevolata proprio per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario ed evitare ogni disparità.

La disposizione di recente promulgazione subordina l’efficacia delle decisioni degli enti alla pubblicazione degli atti sui propri siti istituzionali secondo quanto prevedono le norme in materia. È prevista, infatti, la trasmissione di tali atti al MEF ai soli fini statistici nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione degli stessi sui portali istituzionali.

Da ricordare, in verità, che tale possibilità perseguibile da regioni e enti locali non rappresenta un’assoluta novità. Analoga previsione, difatti, era recata dall’art. 13 L. 289/2002, oggi, limitatamente a tale facoltà, espressamente abrogato dall’art. 1 c. 110 L. 199/2025.

Il qui pro quo degli enti locali che riscuotono tramite Ade-R

In virtù dell’art. 1, comma 105, della già menzionata L. 199/2025, «possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali».

Con specifico riferimento a regioni e enti locali che si avvalgono, per le attività della riscossione, dell’Agente nazionale della riscossione, a seguito di talune posizioni espresse da alcuni organismi di rappresentanza delle autonomie locali, è sorto un problema interpretativo. È stato affermato, in particolare, che non possono essere considerati gestiti dagli enti territoriali, restando pertanto esclusi dalla possibilità di formare oggetto della definizione agevolata, quei tributi che, sia pure di competenza e gestione delle amministrazioni in argomento, una volta divenuto definitivo l’accertamento, sono già stati affidati, per la riscossione, anche coattiva, ad Agenzia delle entrate-Riscossione (Ade-R).

Il motivo di tale affermazione, a parere di tali organismi, è ascrivibile al fatto che, a meno che non vi sia una previsione legislativa di rango primario, l’apposito regolamento di cui le amministrazioni dovranno dotarsi non può prevedere obblighi a carico dell’Agente nazionale della riscossione al fine di riscuotere il credito con le riduzioni, nei modi e nei tempi conseguenti alla deliberata scelta amministrativa di disporre la definizione agevolata.

L’esclusione che le autonomie locali scorgono, in verità, non appare giustificata ed è in contrasto con la ratio ispiratrice delle norme di cui trattasi. Il problema che si pone e che, se effettivamente sussiste, dovrà essere risolto, sembra tutt’al più di natura procedurale, ma non di carattere normativo/interpretativo.

Occorre segnalare, anzitutto, che l’art. 1, comma 105, della legge di Bilancio 2026 non pone alcuna esclusione in tal senso. Ed infatti, le uniche esclusioni che opera sono relative all'imposta regionale sulle attività produttive, alle compartecipazioni e alle addizionali a tributi erariali. La ragione di ciò, a ben vedere, è ovvia ed è sorretta dalla circostanza che, a differenza di quanto attiene ai tributi locali gestiti dalle amministrazioni territoriali, indipendentemente dal fatto che si possano già trovare nella fase della riscossione, della gestione delle entrate che il legislatore ha espressamente escluso dall’istituto si occupa l’Agenzia delle entrate, non il singolo ente beneficiario del relativo gettito. Tale posizione, oltretutto, è confortata dall’art. 13 L. 289/2002 che, come anticipato, reca disposizioni del tutto analoghe alle attuali. In particolare, il comma 3 della richiamata norma del 2002, ai fini delle definizioni di cui trattasi, definisce «tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali».

In secondo luogo, si deve tener conto che, alla luce dei princìpi ispiratori della riforma fiscale in atto, l’art. 1, comma 102, della legge di Bilancio 2026 concede agli enti territoriali la facoltà di istituire forme di definizione agevolata in autonomia «con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità». Orbene, se la ratio che ha ispirato il legislatore dell’ultima manovra di Bilancio è rappresentata dalla volontà di smaltire i crediti di dubbia esigibilità iscritti nei bilanci delle amministrazioni in argomento, appare inimmaginabile ipotizzare che la definizione agevolata possa riguardare esclusivamente posizioni debitorie molto recenti, tanto da non essere ancora state avviate alla riscossione.

Abbiamo certezza che, al riguardo, è stato posto un quesito al Dipartimento delle Finanze del MEF. Con l’augurio che voglia esprimersi quanto prima al fine di fugare ogni dubbio.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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di

Andrea Amantea

- Giornalista pubblicista - Dottore commercialista

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