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Nella Relazione conclusiva elaborata al termine dei propri lavori, i componenti del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche chiariscono che la ratio sottesa alle proposte di modifica delle norme processuali è quella di “rafforzare il sistema delle garanzie dell’ente, completando il processo di parificazione alla posizione dell’imputato”.

L’incompatibilità con l’ufficio di testimone

La prima modifica riguarderebbe l’art. 44 del decreto, che disciplina l’incompatibilità con l’ufficio di testimone.

Oltre alla persona imputata del reato-presupposto, la norma prevede che sia incompatibile a testimoniare anche il rappresentante dell’ente indicato nella dichiarazione di costituzione in giudizio di cui all’art. 39 c. 2 del decreto, sempreché questi rivestisse tale funzione già al momento del fatto. Questi soggetti possono essere escussi soltanto entro i limiti e con le garanzie fissate dall’art. 210 c.p.p. (diritto all’assistenza difensiva durante l’esame e diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande).

Ciò vuol dire che, al contrario, il legale rappresentante entrato in carica successivamente (magari nominato in luogo del precedente, indagato/imputato del reato presupposto), pur rivestendo una posizione processuale sostanzialmente analoga in quanto chiamato a rappresentare fisicamente l’ente nel processo, è soggetto agli obblighi propri del testimone “puro”, ossia all’obbligo di comparire e di rispondere alle domande, sempre secondo verità.

Parallelamente, la versione attuale dell’art. 44 fa sì che la scelta dell’ente in merito alla costituzione in giudizio si riverberi automaticamente sul regime cui è assoggettata l’acquisizione processuale delle dichiarazioni rese dal proprio rappresentante.

La versione riformulata dell’art. 44 estende, allora, l’incompatibilità a tutti questi soggetti, con una soluzione che appare condivisibile perché rimedia a un’incongruenza risalente che – soprattutto rispetto al legale rappresentante “subentrato” – contrasta con principi cardine della responsabilità penale tra cui, in particolare, quello del divieto di autoincriminazione, imponendo a tale soggetto un obbligo dichiarativo contrario alla natura della sua posizione di rappresentante processuale dell’ente-imputato.

La doverosa “iscrizione” dell’illecito amministrativo

Muovendo oltre, per rimediare alla prassi diffusa presso le Procure della Repubblica di assoggettare l’annotazione dell’illecito amministrativo dell’ente nel registro ex art. 335 c.p.p. a una sorta di preliminare vaglio discrezionale (con la conseguenza che l’annotazione avverrebbe solo nel 10% dei casi di iscrizioni di notitiae criminis attinenti a reati-presupposto), i componenti del Tavolo tecnico propongono di esplicitare ulteriormente, al c. 1 dell’art. 55 D.Lgs. 231/2001, che l’adempimento ha carattere doveroso per il Pubblico Ministero, ripristinando anche la simmetria semantica con la terminologia utilizzata per la persona fisica attraverso il ricorso, tanto nella rubrica quanto nel comma 2 della norma, del termine “iscrizione” (in luogo di “annotazione”).

Più delle modifiche puramente lessicali, quel che rileva è il dato allarmante riscontrato dai componenti del Tavolo tecnico, da cui deriva l’inevitabile affievolimento dell’efficacia general-preventiva di tutta la normativa di settore.

La diffusa sensazione di impunità dovuta alla inadeguata e intempestiva iniziativa dell’Autorità Giudiziaria, infatti, indebolisce lo stimolo all’adozione di modelli di organizzazione e gestione, la quale, non essendo obbligatoria, è spesso incentivata solo dal timore dell’applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive e ablatorie astrattamente idonee a ripercuotersi sulla capacità di azione dell’ente.

La modifica normativa, se recepita dal Legislatore, potrà auspicabilmente condurre a una rinnovata presa di coscienza e fungere da impulso a una politica giudiziaria maggiormente rispettosa del principio di obbligatorietà dell’azione penale, valevole tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche.

Contenuto e modalità della contestazione dell’illecito amministrativo

In linea con le modifiche riguardanti la parte “generale” del decreto, si propone, poi, la modifica dell’art. 59, dedicato alla contestazione dell’illecito amministrativo.

Innanzitutto, questa rappresenterebbe l’alternativa non più alla disposta archiviazione del procedimento, ma alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero (c. 1, v. modifiche alla disciplina dell’archiviazione del procedimento).

Inoltre, per sanare un risalente difetto di coordinamento con le norme codicistiche, all’elenco degli atti di esercizio dell’azione penale sarebbe aggiunto anche il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p., ponendo idealmente fine alla invalsa prassi, a fronte di reati c.d. a citazione diretta, di separare la posizione della persona giuridica per consentire di svolgere l’udienza preliminare a suo carico, in palese contrasto con le esigenze di trattazione dei procedimenti nella medesima sede processuale.

La modifica più rilevante sarebbe quella che riguarderebbe il c. 2 dell’art. 59, che nella versione riformata imporrebbe di riportare nella contestazione, oltre a quanto già previsto, anche l’indicazione in forma chiara e precisa “delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell’interesse perseguito e dell’eventuale vantaggio conseguito dall’ente”, riflettendo il risalto attribuito nella versione innovata della parte “generale” del decreto (v. le proposte modifiche all’art. 6) alla “colpa di organizzazione” quale fondamento della responsabilità dell’ente.

La medesima esplicitazione sarebbe richiesta dall’art. 61 c. 2 del decreto in relazione al decreto di rinvio a giudizio emesso al termine dell’udienza preliminare.

Anche in questo caso è evidente l’accento posto sul tema delle garanzie, derivante dalla consapevolezza che il diritto di difesa della persona giuridica, in un contesto processuale sempre più analogo, deve essere tutelato al pari di quello riconosciuto alla persona fisica. Appurato che tale obiettivo non può essere perseguito consentendo il ricorso alle mere clausole di stile spesso utilizzate nell’attualità, i componenti del Tavolo tecnico propongono di imporre un onere descrittivo più pregnante che, se assolto, condurrebbe a una contestazione formulata in maniera tale da consentire alla persona giuridica di comprendere esattamente, da un lato, quale sia il rimprovero che le viene mosso e quali siano le carenze organizzative riscontrate che si intende sanzionare, nonché, dall’altro, quale sia l’interesse o vantaggio riscontrato nel caso concreto.

Osservazioni conclusive

È auspicabile che il Legislatore recepisca le proposte di modifica descritte, che sarebbero foriere di un garantismo “rafforzato” da cui deriverebbe la consacrazione, anche sul versante della normativa processuale, del principio in base al quale la comminatoria di sanzioni potenzialmente molto afflittive può dirsi rispettosa dei canoni costituzionali solo se disposta all’esito di un processo realmente “giusto”, celebrato sul presupposto dell’effettivo e pieno riconoscimento alla persona giuridica imputata per un illecito amministrativo di uno status processuale analogo a quello della persona fisica.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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