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L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE  12 marzo 2026 n. 78, fornisce precisazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in merito all'imposta di bollo per le polizze vita (Rami III e V). Viene confermato il passaggio al versamento annuale e chiarito il meccanismo di recupero dello "stock" maturato fino al 2024, che rimane dovuto secondo un piano rateale anche in caso di riscatto anticipato della polizza.

Il nuovo regime dei versamenti

La Legge di Bilancio 2025 ha radicalmente trasformato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per i prodotti assicurativi a contenuto finanziario. Se fino al 31 dicembre 2024 l'imposta era dovuta solo all'atto del rimborso o del riscatto, la nuova norma prevede ora due binari distinti:

  • imposta annuale (dal 2025): l’imposta è dovuta annualmente e deve essere versata dalle compagnie assicurative con le modalità ordinarie del bollo virtuale;
  • recupero dello "stock" (2012-2024): per le polizze in essere al 1° gennaio 2025, l'imposta maturata negli anni precedenti deve essere versata in quattro rate: 50% entro giugno 2025, 20% nel 2026, 20% nel 2027 e il restante 10% entro giugno 2028.

Lo "stock" è statico: nessuna riduzione per i riscatti

Uno dei chiarimenti più attesi riguardava il destino delle rate dello "stock" qualora la polizza venisse riscattata prima del 2028. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i contratti che scadono o vengono riscattati (totalmente o parzialmente) nel periodo transitorio, restano ferme le quote e le scadenze temporali previste per il piano di rateazione. In sostanza, l'importo maturato fino al 2024 deve essere versato integralmente secondo il calendario stabilito, indipendentemente dalle vicende successive della polizza.

Compensazioni e Acconti

L'Agenzia ha inoltre confermato che:

  • compensazione F24: è ammissibile l’utilizzo in compensazione (cosiddetta "orizzontale") di crediti relativi ad altri tributi, inclusi quelli derivanti dall'imposta sulle riserve matematiche, per il versamento sia del bollo annuale che delle rate dello stock;
  • acconto di aprile: ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta virtuale (dovuto entro il 16 aprile), si deve tenere conto dell'imposta di bollo dovuta annualmente.

Rapporto con il bollo speciale

Infine, per le polizze soggette all'imposta di bollo speciale (attività oggetto di scudo fiscale), l'Agenzia chiarisce che dal 2025 tale imposta deve essere determinata al netto del bollo annuale versato dall'assicuratore. Per lo stock pregresso (fino al 2024), il bollo speciale già pagato annualmente può essere scomputato dall'imposta accantonata, e l'eventuale residuo andrà versato secondo le rate del piano 2025-2028.

Fonte: Risp. AE 12 marzo 2026 n. 78

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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redazione Memento

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