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mercoledì 20/11/2024 • 15:06

Fisco DDL BILANCIO 2025

Assicurazioni sulla vita: versamento annuale dell'imposta di bollo

Il DDL Bilancio prevede che dal 2025 l'imposta di bollo per i contratti di assicurazione vita sarà versata ogni anno dalle imprese di assicurazione. L'obiettivo è quello di anticipare il versamento del gettito tributario per contribuire a sostenere finanziariamente l'impianto della Manovra.

a cura di

redazione Memento

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Circa le misure in materia di assicurazioni, il DDL Bilancio 2025 prevede che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'art 13 c. 2-ter Tariffa allegata al DPR 642/72, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione in modo virtuale (in base a quanto previsto dall'art. 4 DM 24 maggio 2012). In base anche a quanto previsto in ambito bancario, l'obiettivo è quello di anticipare il versamento del gettito tributario per contribuire a sostenere finanziariamente l'impianto della manovra complessiva.

Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato in 4 rate come segue:

  • per una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025;
  • per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026;
  • per una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027;
  • per la restante quota del 10% entro il 30 giugno 2028.

Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Si ricorda che l'art. 13 c. 2 ter della Tariffa allegata al DPR 642/72 riguarda le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relativi a cripto attività. Sono, invece, escluse le comunicazioni ricevute ed emesse da fondi pensione e da fondi sanitari.

L'imposta è pari al 2 per mille annuo, con un massimo, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, di € 14.000.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di capitalizzazione, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussiste rapporto di custodia e amministrazione, o altro stabile rapporto, l'imposta per ciascun anno (calcolata sull'ammontare al 31.12 e senza rapportare ad anno) è dovuta all'atto del rimborso o riscatto (art. 3 DM 24 maggio 2021).

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