Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza del 20 febbraio 2026 n. 338/2026, si esprime sul tema dell’uso di strumenti informatici e dell'intelligenza artificiale nella redazione di atti giudiziari.
La vicenda, peraltro non rilevante ai fini di quanto si dirà, riguardava un contratto di sublocazione avente ad oggetto un immobile a Siracusa destinato a palestra polifunzionale. La società che aveva preso in locazione l’immobile l’aveva poi sublocato ad un’associazione che non ha pagato i canoni determinando la risoluzione del contratto per morosità. La proprietà aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni per una somma di euro 165.000.
La difesa della parte attrice, nel tentativo di sostenere la tesi della sua cliente, ha citato nei suoi atti quattro sentenze di legittimità (nello specifico Cass. 1216/2000, Cass. 8379/2006, Cass. 14795/2003 e Cass. 4553/2004) ciascuna corredata da un passaggio testuale virgolettato.
Il Tribunale di Siracusa, al fine di verificare la validità delle teorie attoree, ha in primo luogo consultato il CED della Corte di Cassazione e verificato che nessuna delle sentenze citate conteneva i passaggi virgolettati.
Il Giudice, pertanto, ha prospettato varie ipotesi astrattamente configurabili, pervenendo alla conclusione che una sola sia “razionalmente sostenibile”.
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