L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Decreto direttoriale 6 marzo 2026 n. 24, ha disposto la costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a punti decurtati (art. 27 D.Lgs 81/2008).
Di seguito si analizza nel dettaglio la struttura del Decreto.
Costituzione delle Commissioni territoriali (art. 1)
Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni territoriali (art. 7 DM 18 settembre 2024 n. 132) così composte:
L’INL e l’INAIL comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.
Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Ambito di competenza (art. 2)
L’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.
Per le imprese e i lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.
Richiesta di integrazione dei crediti (art. 3)
L’impresa e il lavoratore autonomo che siano interessati all’integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere ascoltati.
Svolgimento delle riunioni (art. 4)
Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’INL, anche in videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell’INL o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.
Recupero dei crediti (art. 5)
La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti sufficienti per tornare a operare.
A tal fine, la Commissione può richiedere la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Tali adempimenti sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti, tuttavia, non può comportare un accredito di più di 15 crediti.
L’INL e l’INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida nelle quali sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.
Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.
Monitoraggi (art. 6)
L’INL effettua un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti e può proporre la revisione delle Linee guida.
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Paola Martinucci
- Consulente del lavoro e RSPPRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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