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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha riproposto il regime agevolato per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci, inizialmente introdotto dalla L. 449/1997, e successivamente confermato da diverse leggi di bilancio. La misura costituisce uno strumento strategico di pianificazione fiscale per le società commerciali, in quanto sottopone a tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci.

Ambito soggettivo

Il beneficio è riservato alle società in nome collettivo (Snc), in accomandita semplice (Sas), a responsabilità limitata (Srl), per azioni (Spa) e in accomandita per azioni (Sapa). La norma estende la disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.

Sono escluse dalla disciplina agevolativa le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa.

Condizione essenziale per usufruire del regime agevolato è l’iscrizione nel libro dei soci. Tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025, ove prescritto, oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge (31 gennaio 2026), a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Beni assegnabili

L’assegnazione agevolata riguarda beni immobili e beni mobili registrati non strumentali per destinazione all’attività d’impresa. Tra gli immobili rientrano:

  • gli immobili patrimonio (art. 90 TUIR);

  • gli immobili merce;

  • gli immobili strumentali per natura, non utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Per le società immobiliari di gestione, gli immobili locati sono attratti nel perimetro agevolato perché fiscalmente qualificati come “oggetto dell’attività” e non come beni strumentali per destinazione. Anche per i beni mobili registrati (es. autovetture, natanti, aeromobili) occorre che non siano strumentali all’attività. È inoltre ammesso il cambio di destinazione d’uso in prossimità dell’operazione.

Il meccanismo dell’imposta sostitutiva

L’operazione è soggetta ad imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione) e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

È prevista sulla plusvalenza un’aliquota dell’8% che sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap. Per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, l’aliquota sale al 10,5%.

Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale. Questo meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali. Nel caso di cessione, qualora il corrispettivo pagato risulti inferiore sia al valore normale di mercato sia al valore catastale, l’imposta sostitutiva deve essere comunque calcolata in misura non inferiore a uno dei due valori.

Le riserve in sospensione d’imposta, che vengono annullate a causa dell’assegnazione dei beni, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.

Tassazione per i soci

Per i soci assegnatari, non trovano applicazione le regole sulla distribuzione prioritaria degli utili (art. 47 TUIR), evitando così doppie imposizioni. Inoltre:

  • il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva;

  • il valore normale dei beni ricevuti (al netto di eventuali debiti accollati) comporta una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle quote.

Effetti sui tributi accessori

Le assegnazioni godono di significativi sconti:

  • l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà;
  • le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;

  • per le imposte indirette, non è prevista alcuna agevolazione sull’IVA.

Il versamento dell’imposta sostitutiva

La società deve corrispondere l’imposta sostitutiva in due rate:

  • il 60% entro il 30 settembre 2026;

  • il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

La scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime.

Gestione nel Modello Redditi

La gestione dell’imposta sostitutiva nel Modello Redditi avviene nella specifica sezione del quadro RQ (Righi RQ 94 – RQ 97). L’esercizio dell’opzione si perfeziona con l’indicazione nel prospetto, dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La sezione deve essere compilata dalle società, che entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli ex art. 43 c. 2 TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data. La sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ce­duto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, entro la medesima data, ed hanno applicato l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP.

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Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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