Con comunicato stampa 12 marzo 2026 n. 31, il MEF ha annunciato che un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla Legge di Bilancio 2026, per modificare le disposizioni che:
Iperammortamento: il nodo della clausola Made in Italy
Inizialmente, la normativa prevedeva che il beneficio fosse riservato esclusivamente ad asset prodotti in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'accordo SEE. Tuttavia, tale limitazione è stata giudicata insostenibile per la competitività italiana, poiché avrebbe escluso partner strategici globali fondamentali per la trasformazione digitale, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori e i sistemi tecnologici complessi. Di conseguenza, il Governo ha optato per una rimozione dei vincoli geografici, rendendo necessario un nuovo passaggio legislativo. Questa decisione nasce dalla necessità di garantire la competitività delle imprese italiane, che altrimenti sarebbero state escluse dall'accesso a tecnologie strategiche, come microchip e componentistica avanzata, spesso provenienti da mercati extra-UE.
L'apertura alla provenienza globale dei beni semplifica notevolmente l'iter burocratico per le aziende. Viene infatti superato l'obbligo di presentare certificazioni d'origine complesse per i beni materiali o dichiarazioni sul valore dello sviluppo software per i beni immateriali.
L'ossatura dell'iperammortamento resta definita dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e si concentra sulla duplice transizione industriale:
Come detto, la finestra agevolabile si è aperta il 1° gennaio 2026 e si chiuderà il 30 settembre 2028. Quanto all'ambito temporale:
Semplificazione, aliquote e modalità operative
L'eliminazione del vincolo territoriale porta con sé un vantaggio immediato: l'annullamento di procedure di certificazione estremamente onerose. Le imprese avrebbero dovuto dimostrare, tramite certificati delle Camere di Commercio o dichiarazioni dei produttori, l'origine europea dell'ultima trasformazione sostanziale dei beni. Per i software la sfida era ancora più ardua, richiedendo che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo (codice e testing) fosse riconducibile a soggetti UE/SEE.
In tema di aliquote, si ricorda che il sistema di calcolo si basa su una maggiorazione del costo di acquisizione, con scaglioni decrescenti all'aumentare dell'investimento totale:
In tema, invece, di modalità operative si prevede il seguente iter:
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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