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Una società agricola, qualificata come Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), intendeva acquistare dei terreni usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 2 c. 4-bis DL 194/2009. La società ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se la stipula di un contratto di compartecipazione agraria con un'altra società, entro il quinquennio dall'acquisto, potesse determinare la decadenza dai benefici fiscali (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e catastale all'1%).

La legge stabilisce che i beneficiari decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, alienano volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. In passato, la giurisprudenza ha confermato la decadenza in caso di affitto del fondo, anche se stagionale, poiché considerato sintomatico della cessazione della coltivazione diretta.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, richiamando anche risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Risoluzione n. 4/DF del 2023), ha adottato un'interpretazione favorevole basata sulla natura associativa del contratto:

  • conduzione associata: a differenza dell'affitto, il contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali (ex art. 56 L. 203/82) rappresenta una forma di gestione condivisa;
  • mantenimento del requisito: il possessore del terreno non perde la conduzione, ma la esercita in forma associata con un altro imprenditore;
  • partecipazione attiva: per evitare la decadenza, il contratto non deve ridursi a una mera concessione del terreno; il proprietario deve continuare a partecipare attivamente e concretamente alla coltivazione.

In linea di principio, la sottoscrizione di tale contratto non fa venir meno i requisiti oggettivi della conduzione diretta. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria mantiene il potere di verificare che il contratto sia stato stipulato nel rispetto di tutti i requisiti tipici della compartecipazione e che non nasconda, nei fatti, un semplice affitto a terzi, ipotesi che comporterebbe invece la perdita dei benefici.

Fonte: Risp. AE 10 marzo 2026 n. 74

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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