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La proposta di riforma elaborata dal Tavolo tecnico presso il Ministero della giustizia interviene su un nodo delicatissimo dell’architettura normativa del D.Lgs. 231/2001: la tenuta (e la razionalizzazione) delle vicende estintive, delle cause di non punibilità e della prescrizione, in un’ottica dichiaratamente sistematica e di coordinamento tanto con il diritto penale comune quanto con le discipline speciali ad alta incidenza applicativa (ambiente e tributario). Il filo conduttore è evidente: preservare l’autonomia della responsabilità dell’ente, senza trasformare l’illecito 231 in un “doppione” del reato presupposto, evitando al contempo frizioni e asimmetrie che – negli anni – hanno alimentato incertezze operative, disallineamenti con le logiche deflattive del sistema penale e, soprattutto, un eccesso di casualità negli esiti processuali.

Autonomia della responsabilità dell’ente e (selettiva) comunicabilità di estinzioni e non punibilità: dal “decumulo unilaterale” alle nuove deroghe

Il paragrafo 8 del documento muove dalla conferma di un caposaldo: l’art. 8 D.Lgs. 231/2001 non è un dettaglio tecnico, ma un “architrave” dogmatico e politico-criminale, perché rende praticabile l’idea di una responsabilità dell’ente autonoma rispetto alle sorti dell’autore individuale. In questo alveo si colloca una prima innovazione che merita attenzione: si contempla espressamente, accanto alle ipotesi classiche (autore non identificato o non imputabile), anche quella in cui la persona fisica non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell’ente. Il Tavolo fotografa un fenomeno reale nelle organizzazioni complesse: procedure confuse, riparti di competenze incerti, ambiguità interne che possono incidere sulla rimproverabilità della persona fisica, senza per ciò stesso “assolvere” l’organizzazione dall’addebito di colpa di organizzazione. Il testo dell’articolato recepisce la scelta in modo netto, includendo il difetto di colpevolezza tra i casi in cui la responsabilità dell’ente comunque sussiste. 

Con riferimento alle cause di estinzione del reato, la proposta conferma la regola del c.d. decumulo unilaterale in danno dell’ente, coerente – secondo il Tavolo – con il principio di personalità delle cause estintive (richiamo all’impianto codicistico). Ma, proprio per rendere il sistema più equilibrato e più aderente alle logiche di composizione del conflitto, viene introdotta una nuova deroga: oltre all’amnistia (già prevista), anche la remissione della querela estingue gli effetti verso l’ente. L’argomento è pragmatico prima ancora che dogmatico: la remissione presuppone di regola una dinamica riparatoria (risarcimento e componimento) e la prosecuzione del procedimento solo contro l’ente rischia di apparire priva di plausibilità funzionale, se la stessa persona offesa ritiene esaurita l’esigenza di tutela penale. Anche qui l’articolato cristallizza la scelta, inserendo la remissione tra i casi derogatori. 

Il punto più innovativo, tuttavia, riguarda le cause di non punibilità e, in particolare, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Tavolo prende atto dell’orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità (non estensibilità all’ente) e, al tempo stesso, valorizza la ratio deflattiva dell’istituto: se il reato presupposto è bagatellare e non merita pena, non si giustifica l’attivazione del circuito sanzionatorio nei confronti dell’ente, salvo che l’ente non riveli una regolarità (non occasionalità) nella medesima area di violazione. L’articolato fa una scelta calibrata: la non punibilità si estende all’ente quando l’illecito risulta occasionale. Si tratta di una clausola che, nelle intenzioni, mira a scongiurare il paradosso di una condotta di minima offensività per la persona fisica, a fronte di una responsabilità dell’ente non qualificabile come episodica, perché radicata in una prassi organizzativa strutturale o reiterata.

Coordinamento “speciale”: ambiente e tributario come banco di prova

È nel paragrafo 8 che emerge, con maggiore nitidezza, l’esigenza di coordinamento con sistemi speciali fondati su condotte riparatorie. Il Tavolo dedica un passaggio specifico alle contravvenzioni ambientali (meccanismo estintivo del TUA ex artt. 318-bis ss.) e alla non punibilità tributaria (art. 13 D.Lgs. 74/2000). L’intuizione è semplice: in entrambi i campi, le condotte riparatorie sono, nella prassi, organizzativamente riferibili all’ente (risorse, decisioni, investimenti, procedure), e negare all’ente qualunque beneficio determinerebbe uno scollamento tra realtà organizzativa e imputazione giuridica. Da qui la proposta di introdurre nel TUA un art. 318-septies.1 (“Prescrizioni nei confronti dell’ente”), che costruisce un percorso di estinzione dell’illecito 231 parallelo a quello contravvenzionale, condizionato all’eliminazione delle carenze organizzative tecnicamente asseverate. Analogamente, per il tributario si innesta un art. 13-bis.1 nel D.Lgs. 74/2000, che collega l’effetto estintivo in favore dell’ente all’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato il reato, prevedendo anche un termine “di completamento” con sospensione della prescrizione nei casi in cui il sistema penale già contempla la finestra di regolarizzazione. 

Estinzione dell’illecito amministrativo ex art. 8-bis: una “messa alla prova” dell’ente, ma con presupposti selettivi

Il paragrafo 9 è dedicato al cuore della novità: il nuovo art. 8-bis D.Lgs. 231/2001, rubricato “Estinzione dell’illecito amministrativo dell’ente”. Qui la riforma tenta un’operazione ambiziosa: rivalutare la premialità post factum senza svuotare la vocazione preventiva dei modelli. Per evitare che l’ente sia incentivato ad attendere il processo per organizzarsi, l’accesso alla causa estintiva è riservato agli enti che prima del reato abbiano già adottato e attuato un modello: l’estinzione diventa, per così dire, un istituto di “rimessione in termini” quando il modello sia risultato parzialmente inidoneo, ma non fittizio. 

La procedura è costruita in modo da coniugare contraddittorio e collaborazione: entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’ente può chiedere un termine per eliminare le carenze segnalate dal pubblico ministero e deve presentare una proposta riorganizzativa, offrire (se del caso) il risarcimento, indicare le attività per eliminare le conseguenze dannose/pericolose e mettere a disposizione il profitto. Il giudice valuta l’idoneità della proposta in udienza (forme dell’art. 127 c.p.p.) e può indicare ulteriori interventi; se l’ente adempie, viene dichiarata con sentenza l’estinzione dell’illecito, ferma la confisca del profitto messo a disposizione. In caso di inadempimento, la sospensione è revocata e il procedimento riprende. 

Due aspetti, sul piano sistematico, meritano sottolineatura.

Primo: il Tavolo respinge l’idea di un filtro espresso fondato sulla lievità della carenza organizzativa, temendo un eccesso di discrezionalità privo di parametri conformativi. La selezione viene affidata, invece, a presupposti strutturali: esistenza del modello ante delictum con requisiti dell’art. 6, effettività dell’OdV, e natura emendabile delle lacune. 

Secondo: viene introdotto un limite di utilizzo (non più di due volte in caso di illecito dipendente da delitto), che segnala l’intenzione di evitare un uso seriale dell’istituto come strategia ordinaria di gestione del rischio penale.

Prescrizione e improcedibilità: verso un riallineamento (ragionato) con il diritto penale comune

Il paragrafo 11 affronta una delle criticità più avvertite nella prassi: l’attuale art. 22, con termine unico e con un meccanismo di definitiva interruzione legato all’esercizio dell’azione, ha prodotto una matrice non pienamente coerente con le evoluzioni recenti del sistema penale, soprattutto dopo l’introduzione dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi d’impugnazione (art. 344-bis c.p.p.). Il Tavolo propone, dunque, un intervento di parificazione “per quanto possibile”, ma segnala anche le alternative: (A) piena equiparazione ai termini prescrizionali dei reati presupposto, con richiamo della disciplina codicistica su decorrenza, interruzione e sospensione; (B) mantenimento di un termine unico (portato a sei anni) con cessazione definitiva del corso alla sentenza di primo grado e contestuale innesto della logica dell’improcedibilità. 

L’articolato, significativamente, conserva entrambe le opzioni (“Testo A” e “Testo B”), quasi a rimarcare che qui si gioca un equilibrio di politica criminale tra due esigenze: proporzionalità (prescrizione commisurata alla gravità e complessità del reato presupposto) e certezza dei tempi (evitare per l’ente un’esposizione indefinita e, al contempo, evitare prescrizioni troppo brevi che vanifichino l’interesse punitivo). 

Quanto al coordinamento col sistema processuale, il Tavolo compie una scelta lineare: introdurre un art. 37-bis che rende applicabile anche al procedimento 231 l’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., nei limiti di compatibilità. Si tratta di una disposizione di raccordo che mira a evitare un doppio binario: processo penale della persona fisica esposto alla declaratoria di improcedibilità, processo dell’ente che prosegue secondo logiche temporali differenti. In prospettiva, ciò potrà incidere sulle strategie difensive e sull’organizzazione complessiva dei procedimenti con imputazioni parallele.

Considerazioni conclusive

Le proposte su estinzione, non punibilità e prescrizione delineano un asse di riforma coerente: governare le vicende estintive senza indebolire la funzione preventiva dei modelli. Da un lato, la comunicabilità selettiva (remissione della querela; 131-bis condizionato all’occasionalità) riduce disarmonie e valorizza la ratio deflattiva del diritto penale comune; dall’altro, l’art. 8-bis costruisce un canale premiale che scommette sulla capacità dell’ente di riorganizzarsi in contraddittorio, ma solo se l’ente ha già investito ex ante in compliance effettiva. Infine, sul terreno della prescrizione, la scelta di aprire a una armonizzazione con la disciplina penale generale e di ricondurre anche il procedimento 231 nell’alveo del nuovo regime di improcedibilità appare decisiva per la tenuta sistemica, perché incide sul tempo del processo come variabile di garanzia e, insieme, di effettività della risposta ordinamentale.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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