La disciplina civilistica che regolamenta la rilevazione in bilancio delle attività e delle passività monetarie in valuta estera prevede che le stesse siano iscritte inizialmente in euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’euro e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione. Successivamente, a chiusura dell’esercizio, le medesime attività e passività sono valutate al cambio a pronti vigente al termine dell’esercizio stesso.
I conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e, l’eventuale utile netto, è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426 n. 8-bis c.c.).
L’OIC 26 precisa che, gli utili e le perdite su cambi (differenze di cambio), debbano essere imputati al conto economico dell’esercizio alla voce C17-bis) “utili e perdite su cambi”.
Nello specifico, in tale voce devono essere rilevati:
Le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell’operazione (o all’inizio dell’esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell’esercizio.
In sede di redazione del bilancio, inoltre, l’OIC prevede prima l’applicazione del criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e, successivamente, la conversione in euro del risultato ottenuto. A titolo d’esempio, per i crediti in valuta estera, occorre in primis applicare il criterio valutativo previsto dall’OIC 15 “Crediti” e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.
La disciplina fiscale
Fino al periodo d’imposta 2023, la disciplina civilistica e fiscale sul trattamento delle differenze di cambio seguiva un doppio binario, in quanto, l’art. 110 c. 3 TUIR, stabiliva la non rilevanza fiscale della valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni o di titoli assimilati.
Con l’intervento dall’art. 9 c. 1 lett. d) D.Lgs. 192/2024, è stato abrogato il citato c. 3 dell’art. 110, allineando così la disciplina civilistica e quella fiscale. Il legislatore ha, infatti, reso immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze sui cambi contabilizzate alla fine dell’esercizio, secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall’impresa, mentre, nel vigente assetto normativo, gli utili o le perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, assumevano rilevanza fiscale solo al momento di effettiva realizzazione.
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale è avvenuta nel 2024 ed è proprio da tale periodo d’imposta che gli utili e le perdite su cambi rilevati a fine esercizio hanno piena ed immediata rilevanza fiscale, con conseguente tassazione o deducibilità.
A tal fine, l’art. 13 c. 4 del citato D.Lgs. 192/2024, ha stabilito che, la valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'art. 110 c. 3 TUIR, ante abrogazione, dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
A seguito di tale previsione, per i contribuenti solari, le differenze di cambi delle poste in valuta iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2023 erano rilevanti fiscalmente nel 2024, così come quelli rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.
Conseguentemente, nel Modello Redditi 2025, ai righi RF28 e RF45, dovevano indicarsi, rispettivamente, gli utili e le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera, iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, secondo il cambio alla data di chiusura del predetto esercizio, qualora il rischio di cambio non fosse stato coperto da contratti di copertura anch’essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. Analogamente, per i soggetti controllati non residenti (CFC), le variazioni in aumento e in diminuzione relative alle differenze in esame dovevano essere rilevate ai righi FC18 e FC29.
Cosa cambia nel Modello Redditi 2026
Quanto previsto dall’art. 13 c. 4 del citato D.Lgs. 192/2024, ha rappresentato una disposizione di coordinamento tra la previgente formulazione del c. 3 dell’art. 110 TUIR e l’abrogazione del medesimo con l’obiettivo di eliminare il doppio binario civilistico-fiscale.
Pertanto, le differenze di cambio relative alle operazioni in valuta estera rilevate nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES relativo al periodo d’imposta 2025, anche se non realizzate.
A tal fine, non sono più presenti nel Modello Redditi 2026, i righi RF28, RF45, FC18 e FC29.
Esempio
Una SRL, in data 17 dicembre 2025, emette una fattura per la vendita di prodotti finiti pari a 5.000 USD. Il tasso di cambio EUR/USD a tale data è pari a 1,1722 USD.
La fattura viene incassata il 15 gennaio 2026 e in questa data il tasso di cambio EUR/USD è pari a 1,1624 USD, mentre, al 31/12/2025 il tasso di cambio è pari a 1,1750 USD.
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Operazione |
Data |
Tasso di cambio |
Valore del credito |
|---|---|---|---|
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Emissione della fattura |
17/12/2025 |
1.1722 |
4.265,48 |
|
Chiusura dell’esercizio 2025 |
31/12/2025 |
1.1750 |
4.255,32 |
|
Incasso della fattura |
15/01/2026 |
1.1624 |
4.301,44 |
La società rileva al 31 dicembre 2025 una perdita su cambi non realizzata per 10,16 euro (4265,48-4255,32).
Contabilmente, a chiusura dell’esercizio 2025, il credito v/cliente X di 4.265,48 euro viene rettificato in contropartita con il conto “Utili e perdite su cambi” per 10,16 euro.
Per tale differenza, avendo la stessa rilevanza fiscale, non dovrà essere effettuata la variazione in aumento nel Modello Redditi 2026, così come avveniva nei precedenti anni.
Il 15 gennaio 2026, il cliente procede al saldo della fattura e, pertanto, occorre rilevare l’incasso in banca per 4.301,44 euro, chiudere il conto “credito v/cliente X” per 4.255,32 euro e rilevare l’utile su cambi realizzato per 46,12 euro (4301,44-4255,32).
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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