Il Ministero della Salute (Ministero Alfa) ha richiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli importi versati ai laboratori ufficiali per le attività tecnico-scientifiche connesse ai controlli ufficiali. La questione ruota attorno all'attuazione del Regolamento (UE) 2017/625 (OCR) e dei decreti legislativi n. 27 e n. 32 del 2021, che disciplinano l'organizzazione e il finanziamento della sicurezza alimentare.
Il sistema prevede che le autorità competenti (ASL, Regioni, Ministero) si avvalgano necessariamente di laboratori ufficiali designati per analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. I costi di tali analisi sono coperti da tariffe a carico degli operatori economici, che le autorità provvedono poi a trasferire ai laboratori a copertura dei soli costi diretti sostenuti.
La natura dell'attività
L'Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio parere sull'assenza del presupposto soggettivo dell'IVA, basandosi sui seguenti punti chiave:
Osservazioni
In virtù della natura pubblicistico-autoritativa e della mancanza di concorrenza con operatori privati, l'Agenzia conclude che le prestazioni rese dai laboratori ufficiali non integrano il requisito dell'esercizio di impresa. Di conseguenza, gli importi versati a copertura dei costi per analisi, prove e diagnosi sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72 e dell'articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE. Tale principio si applica anche quando un laboratorio ufficiale si avvale della collaborazione di un altro laboratorio appartenente alla medesima rete ufficiale.
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Le operazioni esenti, per natura andrebbero assoggettate ad IVA. Tuttavia, il cedente o il prestatore è tenuto ad emettere fattura.
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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