La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la possibilità, a determinate condizioni, di tassare in modo frazionato le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni facenti parte delle immobilizzazioni. I Modelli relativi alla dichiarazione dei redditi recentemente approvati, mettono in evidenza la “riforma”, tenendo, tuttavia, conto che le nuove regole attengono alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
La precedente normativa
Ai sensi dell’art. 86 c. 1 TUIR (rubricato “Plusvalenze patrimoniali”) le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi, concorrono a formare il reddito (c.d. “plusvalenze patrimoniali”) qualora:
Ai sensi del successivo c. 2, le plusvalenze di cui alle lettere sub a) e sub b), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Inoltre, concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell’avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l’eventuale conguaglio in denaro pattuito.
Ai sensi del c. 3, le plusvalenze di cui alla lettera sub c), sono costituite dalla differenza tra il valore normale, ossia valore di mercato, ed il costo non ammortizzato dei beni.
Infine, il c. 4, dispone che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, determinate a norma del citato c. 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.
Le nuove disposizioni
L’art. 1 c. 42 e 43 L. 199/2025, modifica il c. 4 del citato art. 86, stabilendo, come regola generale, che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrono a formare il reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. A seguito di tale intervento normativo, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta). Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci.
La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. In tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime previgente, prevedendo che le plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Si conferma inoltre che, le scelte di rateizzazione di cui sopra, devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).
Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni. Più precisamente, applicando il c.d. criterio storico, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
I Modelli Redditi 2026
Nelle istruzioni dei quadri RF e RG, vengono evidenziate le nuove disposizioni sopra citate in materia di tassazione delle plusvalenze.
Appare doveroso evidenziare, però, che la novella dovrà essere applicata a partire dal 1° gennaio 2026 e, quindi, sostanzialmente interesserà il Modello Redditi 2027, ma le istruzioni relative al periodo d’imposta 2025 (Redditi SC 2026 e Redditi SP 2026), sottolineano i nuovi interventi.
Per la dichiarazione dei redditi che prossimamente dovrà essere redatta, quindi, rimane il vecchio regime di tassazione frazionato della plusvalenza. I righi interessati sono il rigo RF7 e il rigo RG6. In questi righi va indicato anche l’importo delle sopravvenienze attive, di cui all’art. 88 c. 2 TUIR, costituite dalle indennità previste dalla lett. b) del c. 1 dell’art. 86 richiamato, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
Si tratta dell’eccedenza di indennità assicurativa per la perdita e il danneggiamento dei beni, qualificata come “sopravvenienza attiva”, che fruisce del regime agevolato della rateazione costante in tre esercizi e, quindi, della tassazione frazionata, poiché nasce dalla circostanza che il fatto generatore è il medesimo che ha causato nell’esercizio precedente la plusvalenza rateizzabile.
La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando inoltre il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS.
Da ultimo, deve essere evidenziato che la nuova disciplina sulle plusvalenze, si applica a tutte quelle realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, quindi, con inizio dal 1° gennaio 2026, a prescindere dal fatto che i beni strumentali siano già posseduti al 31 dicembre 2025, e che, in relazione agli stessi, sia già maturato, a quest’ultima data, il presupposto del possesso triennale.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.L'operazione di cessione di azienda (o di un ramo aziendale) è il negozio giuridico mediante il quale l'azienda viene trasferita da un soggetto a un altro. Essa ha tutti i connotati di una cessione e quindi il rapporto s..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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