Nella fattispecie oggetto dell'Ordinanza 25 febbraio 2026 n. 4198 della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello, con propria decisione, aveva modificato la pronuncia di primo grado annullando, nell’ambito di un appalto, il trasferimento impugnato da una lavoratrice e ordinando la sua reintegrazione presso lo stabilimento del committente.
In via preliminare, la Corte distrettuale ha chiarito che si è trattato, a tutti gli effetti, di un trasferimento, intendendosi come tale qualsiasi cambiamento definitivo della sede di lavoro, a nulla rilevando che la nuova destinazione coincidesse con gli uffici della cooperativa, datrice di lavoro. Ha, dunque, ritenuto applicabile l’art. 2103 c.c. che consente il trasferimento solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
La Corte distrettuale ha, altresì, osservato che né dalle allegazioni né dagli atti risultava l’esistenza di una clausola “di gradimento” nel contratto di appalto tra la committente e la cooperativa, escludendo, quindi, che tale elemento potesse costituire valida giustificazione del trasferimento.
La società cooperativa ha impugnato la decisione di secondo grado, a cui ha resistito con controricorso la lavoratrice.
La ...
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