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Con la Risp. AE 6 marzo 2026 n. 66, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un cantante lirico, fiscalmente residente in uno Stato estero (denominato "Stato A"), che ha prestato la propria attività presso un teatro italiano per una serie di rappresentazioni. Il dubbio sollevato dall'artista riguardava la legittimità della ritenuta d'acconto del 30% operata dal sostituto d'imposta italiano e la possibilità di ottenere un rimborso basandosi sulla Convenzione contro le doppie imposizioni.

La rilevanza territoriale del reddito

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia. Per i soggetti non residenti, l’imposta si applica specificamente su questi redditi, con l'obbligo per i sostituti d'imposta di applicare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, come previsto dal DPR 600/73.

Il primato della normativa convenzionale

L'Agenzia ha analizzato il coordinamento tra il diritto interno e l'Articolo 17 della Convenzione tra l'Italia e lo Stato A. Tale norma stabilisce che:

  • i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da prestazioni personali come artista dello spettacolo o musicista nell'altro Stato possono essere tassati in quest'ultimo;
  • questa potestà impositiva sussiste anche se il compenso è attribuito a una persona diversa dall'artista medesimo.

Contrariamente a quanto auspicato dal contribuente, l’Agenzia ha respinto l’ipotesi di una tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Poiché la Convenzione attribuisce all’Italia una potestà impositiva concorrente, il trattamento fiscale applicato è corretto.

In sostanza, l'Istante:

  • non può richiedere il rimborso delle ritenute già versate;
  • non può ottenere l'esenzione ex ante per prestazioni future in Italia;
  • dovrà rivolgersi allo Stato A per risolvere l'eventuale doppia imposizione, secondo quanto previsto dalle procedure di esenzione o credito d'imposta del proprio Paese di residenza.

Fonte: Risp. AE 6 marzo 2026 n. 66

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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