Il conflitto USA-Iran
L’escalation di tensioni in Medio Oriente, con offensiva USA e israeliana contro l’Iran e successivi attacchi anche su infrastrutture civili come lo scalo di Dubai, ha determinato una chiusura diffusa dello spazio aereo e la cancellazione di migliaia di voli in tutto il mondo. Questo ha causato interruzioni nel traffico aereo con un impatto significativo per vettori, aeroporti e passeggeri civili, generando cancellazioni a catena sia per voli diretti in Medio Oriente sia per collegamenti globali che attraversano la regione come snodo logistico. Di seguito l’analisi normativa sui diritti dei viaggiatori.
I diritti del passeggero nell'ambito del trasporto aereo
In argomento, giova ricordare che il Reg. CE 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Invero, come previsto dall’art. 3 del presente regolamento, le disposizioni in esso contenute si applicano:
La cancellazione del volo
In base all’art. 5 Reg. CE 261/2004, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti è offerta l'assistenza del vettore operativo, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato. Dunque, spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo, a meno che i viaggiatori siano stati precedentemente informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto. Inoltre, il c. 3 dell’art. 5 in esame prevede che il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria (cioè l’indennizzo) se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. In questi casi, comunque, restano validi il diritto al rimborso o all'imbarco su un volo alternativo e l’assistenza a terra (Trib. Civitavecchia 17 settembre 2020, n. 769). Invece, nell’ipotesi del ritardo del volo, si applica l’art. 6 del presente regolamento.
L’ipotesi della compensazione pecuniaria
Secondo i giudici, in relazione al diritto della compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, l'indennità deve essere corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, presumendosi che il ritardo aereo abbia causato disagi (quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza ecc.), tali per cui i passeggeri danneggiati devono provare solo il proprio titolo di imbarco e l'effettivo ritardo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria in presenza di “circostanze eccezionali” (Trib. Busto Arsizio 2 giugno 2025 n. 671). In particolare, l'eccezionalità dell'evento ricorre nei casi in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi dell'evento stesso (Trib. Bologna 13 aprile 2022, n. 976).
Il recesso dal pacchetto turistico per circostanze straordinarie
In data 25 novembre 2015 è stata emanata la Dir. UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che abrogava la precedente Dir. 90/314/CEE del Consiglio. Il considerando n. 31 della presente prevedeva che i viaggiatori possono risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio “conflitti armati”, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia, ecc. Premesso ciò, il recepimento della direttiva nella normativa italiana ha introdotto alcune nuove regole in materia di pacchetti turistici; difatti, il Legislatore nazionale con il Codice del Turismo (art. 41 c. 4 D.Lgs. 79/2011 modificato dal D.Lgs. 62/2018) ha previsto che in caso di “circostanze inevitabili e straordinarie” verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
Le tutele dei viaggiatori in presenza di conflitti
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, come sottolineato anche dagli organi di stampa specializzata, in caso di ritardo prolungato, negato imbarco o cancellazione del volo dovuto a conflitti armati o a chiusura degli spazi aerei, il Reg. CE 261/2004 non prevede la compensazione pecuniaria; invece, è possibile ottenere l’assistenza dalle compagnie e il diritto al rimborso del biglietto o alla ricollocazione su un volo alternativo. Anche in riferimento al pacchetto turistico, in case di "circostanze inevitabili e straordinarie" come la guerra, è previsto un rimborso integrale della somma versata. In generale è escluso il risarcimento in quanto le guerre sono considerate “circostanze straordinarie” e, di conseguenza, le compagnie non sono tenute a pagarle. Solo nell’ipotesi di polizze che coprono anche le cancellazioni per “circostanze impreviste” (es. guerra/terrorismo), da valutare caso per caso, è possibile ottenere il rimborso di spese extra.
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Sara Brancati
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